Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del  22  dicembre
2017, nel limite massimo di € 6.700.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La Regione Veneto e' autorizzata a trasferire sulla contabilita'
speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna,  la
cui quantificazione deve essere effettuata, contestualmente al  Piano
di cui all'art. 1, comma 3. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo. n. 1/2018.