Art. 8 
 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nei  primi  venti  giorni  dal
verificarsi  degli  eventi  calamitosi  di  cui  alla  delibera   del
Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 citata  in  premessa.  Il
medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro  il
limite massimo di 50 ore pro-capite e comunque entro la somma massima
complessiva  di  €   200.000,00,   nei   confronti   delle   predette
amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata. 
  2. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'art. 3 ed,  a  tal  fine,  nel  piano
degli interventi di cui all'art. 1, comma  3,  sono  quantificate  le
somme necessarie.