Art. 8 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi venti giorni dal verificarsi degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 citata in premessa. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite e comunque entro la somma massima complessiva di € 200.000,00, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata. 2. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie.