Art. 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti: a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; c) dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilita' fiscale relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; d) degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; e) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; f) delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017; g) delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.