Art. 3 
 
        Determinazione del punteggio di affidabilita' fiscale 
 
  1. Sulla base degli indici approvati con  il  presente  decreto  e'
espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di  affidabilita'  fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine  di  consentire  a
quest'ultimo,  sulla  base  dei  dati  dichiarati  entro  i   termini
ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  previsto  al
comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. 
  2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle  entrate
ai sensi del comma 5 dell'art. 9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, di ausilio all'applicazione degli  indici  sintetici  di
affidabilita'  fiscale  segnala  anche  il  punteggio  relativo  agli
indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e  la  coerenza
della gestione aziendale o professionale,  anche  con  riferimento  a
diverse basi imponibili. 
  3. Il programma informatico di cui  al  comma  precedente  consente
altresi'   al    contribuente    la    possibilita'    di    indicare
l'inattendibilita' delle informazioni desunte dalle banche dati  rese
disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento  dei
dati ritenuti corretti  dal  contribuente  stesso.  Nel  calcolo  del
punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello  complessivo
dell'indice  sintetico  di  affidabilita'   fiscale,   il   programma
informatico  tiene  conto  degli  eventuali  dati   rettificati   dal
contribuente. 
  4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori
elementari tesi a  verificare  la  normalita'  e  la  coerenza  della
gestione  aziendale  o  professionale,  relativa  alle  diverse  basi
imponibili, i ricavi, ovvero, i compensi dichiarati,  da  confrontare
con quelli presunti in base agli indicatori elementari,  sono  quelli
di cui  all'art.  85  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,  ad  esclusione  di  quelli
previsti dalle lettere c), d), e) e f),  del  comma  1  del  medesimo
articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti  dalla
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i  compensi
di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico. 
  5. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati,  da  confrontare  con  quelli  presunti  in   base   agli
indicatori elementari,  vanno  aumentati  delle  rimanenze  finali  e
diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai  sensi  dell'art.  93,
commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. 
  6. Per migliorare il proprio profilo di affidabilita'  nonche'  per
accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art.  9-bis,  del
decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  i  contribuenti  interessati
possono indicare nelle  dichiarazioni  fiscali  ulteriori  componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per  la
determinazione della  base  imponibile  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano  anche  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  determinano  un
corrispondente  maggior  volume   di   affari   rilevante   ai   fini
dell'imposta sul valore aggiunto. Ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  salva  prova  contraria,  all'ammontare  degli   ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica,  tenendo
conto dell'esistenza di operazioni non  soggette  ad  imposta  ovvero
soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal  rapporto
tra l'imposta  relativa  alle  operazioni  imponibili,  diminuita  di
quella relativa alle cessioni di beni  ammortizzabili,  e  il  volume
d'affari dichiarato. 
  7. La dichiarazione degli importi di cui al  comma  precedente  non
comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione  che  il
versamento delle relative imposte sia effettuato entro il  termine  e
con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle  somme
dovute a titolo  di  saldo  e  di  acconto  delle  imposte  ai  sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.