IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali; Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera a), secondo periodo, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' incrementata di 3.767,45 milioni di euro; Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 secondo il quale a decorrere dall'anno 2018, la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.208.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; Visto l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che: «Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e': a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare [...]; d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale complessivo»; Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2017; Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente rifiuti nel calcolo del Fondo di solidarieta' comunale 2018 approvata nella seduta del 7 novembre 2017 dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 concernente l'adozione della stima delle capacita' fiscali 2018 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento; Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del precedente comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo dello stesso comma 450, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate.»; Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232 del 2016, il quale dispone che per gli anni dal 2018 al 2021 il Fondo di solidarieta' comunale e': «[...] ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa [...]»; Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, puo' essere preVisto un accantonamento sul Fondo di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali il 23 novembre 2017, ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, che prevede che il Comune di Sappada e' distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine a decorrere dalla data del 16 dicembre 2017; Considerato, pertanto, che nei confronti del Comune di Sappada, a decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2017, al pari di tutti i comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al Fondo di solidarieta' comunale; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1 Composizione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2018 1. Per l'anno 2018 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto: a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 380-ter, lettera a), secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 3.767.450.000,00 euro; c) dalla quota non utilizzata, pari ad 11.000.000,00 euro, del contributo per l'anno 2018 di cui all'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare alle finalita' di cui all'art. 3, comma 4. 2. Per l'anno 2018 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) e' prededotto il contributo, sino all'importo massimo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.