Art. 10 Erogazioni di risorse per l'anno 2018 1. Per l'anno 2018, il Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo solidarieta' comunale in base all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2018, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.