Art. 10 
 
                Erogazioni di risorse per l'anno 2018 
 
  1. Per l'anno 2018, il Ministero dell'interno,  Direzione  centrale
della finanza locale, provvede a  erogare  a  ciascun  comune  quanto
attribuito a titolo di Fondo solidarieta' comunale in  base  all'art.
8, al netto delle detrazioni di  cui  all'art.  9,  in  due  rate  da
corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2018, di cui la  prima
pari al 66 per cento, comunque nei  limiti  della  disponibilita'  di
cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta'  comunale,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.