Art. 11 
 
           Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate 
 
  1. Per l'anno 2018 gli importi  dovuti  dai  singoli  comuni,  come
indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna  4,  o  derivanti
dall'applicazione  dell'art.  9   sono   comunicati   dal   Ministero
dell'interno all'Agenzia  delle  entrate-Struttura  di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario,  di  cui
all'art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  La
trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione
e' effettuata in due rate  di  pari  importo  a  valere  sulle  somme
versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del  16
dicembre   2018.   Gli   importi   recuperati   dall'Agenzia    delle
entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  appositi  capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica
quanto preVisto dall'art. 2 del presente decreto. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 marzo 2018 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Gentiloni Silveri 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018 
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