Art. 11 Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate 1. Per l'anno 2018 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna 4, o derivanti dall'applicazione dell'art. 9 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2018. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto preVisto dall'art. 2 del presente decreto. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2018 Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'interno Minniti Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 539