Art. 3 Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2018 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per i comuni delle regioni a statuto ordinario. 1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per l'anno 2018 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017, calcolato al lordo dell'applicazione per l'anno 2017 dei meccanismi perequativi di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato degli importi derivanti: a) dagli effetti, per l'anno 2018, delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2018; b) dall'applicazione per l'anno 2018 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) dall'applicazione dall'anno 2018 delle disposizioni di cui all'art. 47, comma 9, lettera a), secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 45 per cento della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) relativa, per l'anno 2018, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, considerate nella misura del 50 per cento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2017. 3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. 4. Per l'anno 2018 l'importo risultante dall'applicazione dei commi 2 e 3 e' rettificato con l'applicazione del correttivo di cui al comma 449, lettera d-bis), dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. A tale fine sono utilizzate, nel limite di 14.000.000,00 euro, le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e, nel limite di 11.000.000,00 euro, le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 4 e' riportato nell'allegato 2. 6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2018 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.