Art. 6 
 
                Disposizioni per il comune di Mappano 
 
  1. A seguito dell'istituzione del comune di Mappano (TO)  la  quota
del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2018  a  tale
ente locale  e'  calcolata  rideterminando  la  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale spettante in base agli articoli 4 e 5 ai comuni
di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini. 
  2. La rideterminazione di cui al comma 1 e'  effettuata  ripartendo
tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota  di
Fondo per il 90 per cento  sulla  base  dei  dati  della  popolazione
residente e per il 10 per cento in base all'estensione territoriale.