Art. 6 Disposizioni per il comune di Mappano 1. A seguito dell'istituzione del comune di Mappano (TO) la quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2018 a tale ente locale e' calcolata rideterminando la quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante in base agli articoli 4 e 5 ai comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini. 2. La rideterminazione di cui al comma 1 e' effettuata ripartendo tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota di Fondo per il 90 per cento sulla base dei dati della popolazione residente e per il 10 per cento in base all'estensione territoriale.