Art. 8 Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' per l'anno 2018 relativa ai singoli comuni 1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna la somma algebrica del valore di cui all'allegato 2 e del valore di cui all'allegato 3, colonna 5, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1. 2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 7, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, colonna 2. 3. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1 e 2, determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2018 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale, riportato all'allegato 4, colonna 3. 4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1 e 2, determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2018 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato all'allegato 4, colonna 4. In tal caso l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo. 5. Ove l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2018 l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.