IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti, la navigazione, 
                 gli affari generali e del personale 
 
                           di concerto con 
 
                            IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  il  quale  reca
disposizioni   tributarie   particolari   in   materia   di    scambi
intracomunitari; 
  Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, in  forza
del  quale  i  pubblici  uffici  che  procedono  all'immatricolazione
cooperano con i competenti uffici  dell'amministrazione  finanziaria,
tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul
corretto assolvimento degli obblighi fiscali in  materia  di  imposta
sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento
dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di  autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da  Stati  dell'Unione
europea o aderenti allo spazio economico europeo; 
  Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il
quale stabilisce che i contenuti e le modalita'  delle  comunicazioni
di  cui  al  comma  378  sono  definiti  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  (ora  Dipartimento   per   i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale) e del
direttore dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  istitutivo  dello
«Sportello telematico dell'automobilista»; 
  Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, come  integrato  dal
decreto dirigenziale 29 marzo 2011, recante: «Modifiche al decreto  8
giugno 2005 concernente  obblighi  di  comunicazione  in  materia  di
acquisto e scambio di autovetture di  provenienza  intracomunitaria»,
adottato  dal  Capo  del  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
il quale  prescrive  che:  «Ai  fini  dell'immatricolazione  o  della
successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi  anche
nuovi oggetto di  acquisto  intracomunitario  a  titolo  oneroso,  la
relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per
ciascun mezzo  di  trasporto,  il  numero  di  telaio  e  l'ammontare
dell'IVA assolto in occasione della prima cessione  interna.  A  tale
fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  al
modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni»; 
  Visto l'art. 6 del decreto 19 gennaio 1993 relativo  al  versamento
dell'IVA da parte del consumatore finale per l'acquisto di  mezzi  di
trasporto nuovo di provenienza comunitaria; 
  Visto il comma 2 dell'art. 31-bis del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 11
del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 29, il  quale  prescrive
che: «L'Amministrazione finanziaria provvede  allo  scambio,  con  le
altre autorita' competenti degli Stati  membri  dell'Unione  europea,
delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento
delle imposte di qualsiasi tipo»; 
  Vista la direttiva 29 aprile 1999,  n.  1999/37/CE  del  Consiglio,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,  recepita  con
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  14  febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000; 
  Considerato quanto disposto dall'art. 325, paragrafi  1  e  2,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui gli  Stati
membri hanno l'obbligo di lottare contro le attivita' illecite lesive
degli interessi  finanziari  dell'Unione  con  misure  dissuasive  ed
effettive; 
  Considerata  altresi'  l'opportunita'   di   predisporre   adeguati
strumenti per la raccolta di informazioni necessarie  ad  assicurare,
alle autorita' degli Stati membri dell'Unione europea  competenti  in
materia di controlli fiscali, il corretto accertamento delle  imposte
di qualsiasi tipo; 
  Ritenuto pertanto di  dover  adeguare  le  procedure  di  controllo
telematico dei dati  relativi  ai  veicoli  importati  in  Italia  ed
oggetto di  acquisto  intracomunitario,  al  fine  di  contrastare  e
prevenire efficacemente anche  i  sopravvenuti  fenomeni  evasivi  ed
elusivi dell'IVA; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Procedura per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli 
        e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea. 
 
  1.  I  soggetti  operanti  nell'esercizio  di   imprese,   arti   e
professioni che, ai sensi dell'art. 38 del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di
rimorchi provenienti da Stati dell'Unione  europea  o  aderenti  allo
spazio  economico  europeo  attraverso  canali  di  importazione  non
ufficiali,  comunicano  al   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
navigazione,  gli  affari  generali  e  del  personale  (di   seguito
Dipartimento per i trasporti) i dati  riepilogativi  dell'operazione.
Tali soggetti assolvono gli obblighi previsti dall'art. 1,  comma  9,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262,  connessi  ai  predetti
acquisti intracomunitari, mediante  versamento,  con  modello  F24  -
Elementi identificativi, dell'imposta relativa  alla  prima  cessione
interna. 
  2. I soggetti  non  operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti  e
professioni  comunicano  al  Dipartimento  per  i  trasporti  i  dati
riepilogativi  degli  acquisti  a  qualsiasi  titolo  effettuati   di
autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o  usati,  in  altri
Paesi dell'Unione europea. 
  Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi ai sensi
dell'art. 38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331 e in applicazione del successivo art. 53, assolvono  l'obbligo
del versamento dell'IVA mediante modello di versamento F24 - Elementi
identificativi. 
  3. La comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2,  e'  altresi'
effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia. 
  4. Le  case  costruttrici  di  autoveicoli,  di  motoveicoli  e  di
rimorchi assolvono alla comunicazione di cui al comma 1 attraverso la
trasmissione  telematica,  al  sistema   informativo   centrale   del
Dipartimento per i trasporti terrestri, dell'abbinamento  dei  numeri
di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione  dei  veicoli
da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all'estero,  la
trasmissione  telematica  del  predetto   abbinamento   puo'   essere
effettuata  esclusivamente  per  il  tramite  delle   loro   societa'
costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese
e  partecipate  in  via   maggioritaria,   o   della   loro   stabile
organizzazione italiana ovvero, in assenza  delle  predette  entita',
per il tramite dei loro  mandatari  unici  ed  esclusivi  accreditati
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine,
debbono intendersi per mandatari unici ed  esclusivi,  le  imprese  o
societa' costituite in Italia,  regolarmente  iscritte  nel  registro
delle imprese, che abbiano stipulato  con  la  casa  costruttrice  un
contratto di mandato  in  esclusiva  per  la  commercializzazione  in
Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati. 
  5. Assolti gli adempimenti di comunicazione previsti  dal  presente
articolo,  agli  autoveicoli,  ai  motoveicoli  e  ai   rimorchi   di
provenienza comunitaria e' assegnato un codice di immatricolazione  o
un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione
civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e  secondo
le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti. 
  6. I documenti relativi all'acquisto  del  veicolo  di  provenienza
comunitaria effettuato dai soggetti di cui all'art. 1,  comma  2,  ed
alla  eventuale  cessione,  debbono  essere  conservati  sino  al  31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si e' realizzata
l'operazione di acquisto o di vendita.