IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale di concerto con IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari; Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo; Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri (ora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale) e del direttore dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista»; Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, come integrato dal decreto dirigenziale 29 marzo 2011, recante: «Modifiche al decreto 8 giugno 2005 concernente obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria», adottato dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prescrive che: «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni»; Visto l'art. 6 del decreto 19 gennaio 1993 relativo al versamento dell'IVA da parte del consumatore finale per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovo di provenienza comunitaria; Visto il comma 2 dell'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 29, il quale prescrive che: «L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo»; Vista la direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000; Considerato quanto disposto dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui gli Stati membri hanno l'obbligo di lottare contro le attivita' illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive; Considerata altresi' l'opportunita' di predisporre adeguati strumenti per la raccolta di informazioni necessarie ad assicurare, alle autorita' degli Stati membri dell'Unione europea competenti in materia di controlli fiscali, il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo; Ritenuto pertanto di dover adeguare le procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli importati in Italia ed oggetto di acquisto intracomunitario, al fine di contrastare e prevenire efficacemente anche i sopravvenuti fenomeni evasivi ed elusivi dell'IVA; Decreta: Art. 1 Procedura per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea. 1. I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento per i trasporti) i dati riepilogativi dell'operazione. Tali soggetti assolvono gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, connessi ai predetti acquisti intracomunitari, mediante versamento, con modello F24 - Elementi identificativi, dell'imposta relativa alla prima cessione interna. 2. I soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione europea. Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 e in applicazione del successivo art. 53, assolvono l'obbligo del versamento dell'IVA mediante modello di versamento F24 - Elementi identificativi. 3. La comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' altresi' effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia. 4. Le case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi assolvono alla comunicazione di cui al comma 1 attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all'estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento puo' essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro societa' costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entita', per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, debbono intendersi per mandatari unici ed esclusivi, le imprese o societa' costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati. 5. Assolti gli adempimenti di comunicazione previsti dal presente articolo, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria e' assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti. 6. I documenti relativi all'acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, ed alla eventuale cessione, debbono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si e' realizzata l'operazione di acquisto o di vendita.