Art. 2 
 
                 Caratteristiche della comunicazione 
            da effettuare al Dipartimento per i trasporti 
 
  1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, relativa a  ciascun
autoveicolo,   motoveicolo   e   rimorchio   oggetto    dell'acquisto
intracomunitario, contiene: 
    a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente
in Italia tenuto alla comunicazione; 
    b) il numero di identificazione individuale di cui  all'art.  214
della  direttiva  2006/112/CE  del  28  novembre  2006   nonche'   la
denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici  del  fornitore
desunti  dalla  copia  di  un  suo  documento   d'identita'   qualora
quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta; 
    c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del  motoveicolo  e  del
rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione  se  si  tratta  di
veicolo  nuovo  o  usato,   nonche'   l'eventuale   data   di   prima
immatricolazione all'estero; tali informazioni sono tratte, a seconda
dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o  dalla  carta
di circolazione, emessa nel Paese dell'Unione europea di  provenienza
del veicolo e prodotta in  visione  in  originale  al  momento  della
comunicazione,  dalla  quale   deve   potersi   rilevare   l'avvenuta
radiazione per «esportazione»; 
    d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni
sono  tratte  dal  documento  di  acquisto  prodotto  in  visione  in
originale al momento della comunicazione. 
  2. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, relativa a  ciascun
autoveicolo, motoveicolo o rimorchio oggetto dell'acquisto contiene: 
    a) il codice fiscale, il nome  e  il  cognome  del  soggetto  non
operante nell'esercizio di imprese, arti e  professioni  intestatario
del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale
sara' immatricolato il veicolo; 
    b) il numero di identificazione individuale di cui  all'art.  214
della  direttiva  2006/112/CE  del  28  novembre  2006   nonche'   la
denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero
i dati anagrafici  del  fornitore  desunti  dalla  copia  di  un  suo
documento d'identita' qualora quest'ultimo non sia  soggetto  passivo
d'imposta; 
    c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del  motoveicolo  e  del
rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se  si  tratta  di
veicolo  nuovo  o  usato,   nonche'   l'eventuale   data   di   prima
immatricolazione all'estero; tali informazioni sono tratte, a seconda
dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o  dalla  carta
di circolazione, emessa nel Paese dell'Unione europea di  provenienza
del veicolo e prodotta in  visione  in  originale  al  momento  della
comunicazione,  dalla  quale   deve   potersi   rilevare   l'avvenuta
radiazione per «esportazione»; 
    d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni
sono  tratte  dal  documento  di  acquisto  prodotto  in  visione  in
originale al momento della comunicazione; 
    e) il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare  la
comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale,  nei  casi  in
cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente. 
  3. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nel caso di  cessione
a soggetti esteri degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi,  non
immatricolati  in   Italia,   devono   produrre   una   comunicazione
contenente: 
    a) il codice fiscale e la denominazione  del  soggetto  residente
tenuto alla comunicazione; 
    b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero  il
numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a  seconda  dei
casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato; 
    c) la data e il prezzo dell'acquisto, nonche' l'eventuale data di
prima immatricolazione all'estero; 
    d) la data della cessione; 
    e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui  all'art.  1,
comma 1, ed il prezzo di cessione; 
    f) i dati identificati dell'acquirente straniero.