Art. 3 Modalita' e termine per la comunicazione. 1. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono essere effettuate: a) tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione; b) presso un ufficio della motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; c) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti. 2. Per i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, la comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, puo' essere effettuata alternativamente: a) presso un ufficio della motorizzazione civile nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti. 3. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti dati: a) la data di ricezione della comunicazione; b) il protocollo attribuito alla comunicazione; c) il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione e' riferita. 4. Il termine per l'invio della comunicazione e' stabilito in quindici giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine e' previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.