Art. 3 
 
                         Modalita' e termine 
                        per la comunicazione. 
 
  1. Le comunicazioni di cui all'art.  1,  comma  1,  possono  essere
effettuate: 
    a)  tramite  collegamento  telematico  diretto  con   il   centro
elaborazione  dati  (C.E.D.)  della   Direzione   generale   per   la
motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo
C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalita'  stabiliti  dalla
Direzione generale per la motorizzazione; 
    b) presso un ufficio della motorizzazione  civile,  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; 
    c)  avvalendosi  di  un  soggetto  autorizzato  all'esercizio  di
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi  di  trasporto,
ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed
integrazioni, e abilitato  all'utilizzo  della  procedura  telematica
dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,  e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto  delle  competenze
territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti. 
  2. Per i soggetti non operanti nell'esercizio di  imprese,  arti  e
professioni, la comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, puo' essere
effettuata alternativamente: 
    a) presso un ufficio della  motorizzazione  civile  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; 
    b)  avvalendosi  di  un  soggetto  autorizzato  all'esercizio  di
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi  di  trasporto,
ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed
integrazioni, e abilitato  all'utilizzo  della  procedura  telematica
dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,  e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto  delle  competenze
territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti. 
  3. La comunicazione si intende effettuata al momento  del  rilascio
della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti
dati: 
    a) la data di ricezione della comunicazione; 
    b) il protocollo attribuito alla comunicazione; 
    c) il numero di  telaio  del  veicolo  cui  la  comunicazione  e'
riferita. 
  4. Il termine per  l'invio  della  comunicazione  e'  stabilito  in
quindici giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto e, in ogni
caso,  prima  della  data   di   presentazione   della   domanda   di
immatricolazione.  Lo  stesso  termine  e'  previsto  nel   caso   di
comunicazione conseguente  alla  cessione  a  soggetti  esteri  degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.