Art. 4 
 
                          Immatricolazione. 
 
  1. L'immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 1 avviene  previa
verifica nell'archivio informatico del Dipartimento per  i  trasporti
che: 
    a) risultino tutti i dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 ; 
    b) risultino  trasmesse  in  via  telematica  dall'Agenzia  delle
entrate, le informazioni disponibili relative all'assolvimento  degli
obblighi IVA da parte dei soggetti istanti nei  confronti  dei  quali
tali obblighi sussistano; 
    c) non risultino, al momento  dell'istanza  di  immatricolazione,
eventuali cause ostative derivanti  da  istruttoria  su  fenomeni  di
frode  IVA  connesse  all'introduzione   sul   territorio   nazionale
dell'autoveicolo. 
  2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1  non  consente
di procedere all'immatricolazione. 
  3. L'immatricolazione di un autoveicolo che in  precedenza  non  ha
superato i controlli di cui al comma 1 potra' essere resa procedibile
laddove, a seguito di nuova verifica  nell'archivio  informatico  del
Dipartimento per i trasporti, risultino acquisiti per via  telematica
i dati di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero  rimosse  le  cause
ostative di cui al comma 1, lettera c).