IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  377/2014  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 3 aprile  2014,  che  istituisce  il  programma
Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010; 
  Vista la direttiva n.  2010/40/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale  per  la  diffusione
dei sistemi di  trasporto  intelligenti  nel  settore  del  trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto; 
  Vista  la  legge  24  dicembre   1969,   n.   990,   e   successive
modificazioni,    recante:    «Assicurazione    obbligatoria    della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  di  seguito
codice della strada, e, in particolare, l'art. 13, comma 6; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,  in
particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), il quale prevede che agli
organi di governo spetta la definizione, tra  l'altro,  di  direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, l'art.  8  il  quale,  ai  fini  del  recepimento  della
richiamata  direttiva  n.  2010/40/UE,  stabilisce   i   settori   di
intervento costituenti  obiettivi  prioritari  per  la  diffusione  e
l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di  sistemi  di  trasporto
intelligenti sul territorio nazionale; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 214, comma
3; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare,  l'art.
1, comma 72, il quale autorizza la sperimentazione  su  strada  delle
soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica,  prevedendo
che con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito  il  Ministro  dell'interno,  sono  definiti   le   modalita'
attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2001,
n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento  di
autorizzazione  alla  circolazione  di  prova  dei  veicoli»,  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1, che  elenca  i  soggetti  autorizzati
alla circolazione di prova per i  quali  non  sussiste  l'obbligo  di
munire della carta di circolazione i relativi veicoli; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante:  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1°  giugno  2001,
emanato ai sensi del su  indicato  art.  13,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio  2002,  che  definisce  le
modalita' con cui gli enti proprietari delle  strade  sono  tenuti  a
istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade
e le loro pertinenze; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto   con   il   Ministro   dell'interno   e   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 1° febbraio  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
12 febbraio 2014, n. 44, che adotta il Piano di azione nazionale  sui
Sistemi intelligenti di trasporto - ITS; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 2015, n. 232, con  il  quale
e'  stata   soppressa   la   Struttura   tecnica   di   missione   e,
contestualmente, istituita la nuova «Struttura  tecnica  di  missione
per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza»; 
  Vista  la  Comunicazione  della  Commissione   al   Consiglio,   al
Parlamento europeo, al Comitato economico  e  sociale  europeo  e  al
Comitato delle  regioni  COM(2010)308  del  14  giugno  2010:  «Piano
d'azione  relativo  alle  applicazioni   del   sistema   globale   di
radionavigazione via satellite (GNSS)», SEC(2010)716 e  SEC(2010)717,
che sollecita la diffusione delle applicazioni  basate  sull'uso  del
sistema EGNOS e di Galileo in Europa; 
  Vista  la  Comunicazione  dalla  Commissione  al   Parlamento,   al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle Regioni COM(2016) 766 del  30  novembre  2016:  «Una  strategia
europea per i sistemi di trasporto  intelligenti  cooperativi,  prima
tappa verso una mobilita' cooperativa, connessa e automatizzata»; 
  Vista la dichiarazione sulla cooperazione  nel  campo  della  guida
autonoma sottoscritta ad Amsterdam il 15 aprile 2016 dai Ministri dei
trasporti dell'Unione europea; 
  Considerato che la diffusione dei sistemi ITS comprende, come parte
essenziale,   un   processo   di   trasformazione   digitale    verso
infrastrutture  viarie  tecnologicamente  avanzate  definite   «Smart
Road»; 
  Considerato che la trasformazione digitale verso  le  «Smart  Road»
avviene in piena sintonia  con  i  processi  di  governo  e  gestione
dell'innovazione del settore  in  atto  in  Europa,  con  particolare
riferimento alla Piattaforma europea C-ITS  e  alla  iniziativa  GEAR
2030; 
  Premesso che i criteri alla base  del  processo  di  trasformazione
digitale  e  le  specifiche  tecniche  e  prestazionali  sono   stati
condivisi con i principali portatori di  interesse  del  settore  nel
corso di un articolato  processo  partenariale  iniziato  nel  giugno
2016; 
  Considerato che il processo sopra descritto si articola in coerenza
con gli indirizzi e le azioni della strategia  «Connettere  l'Italia»
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui  contenuto
e' quello dell'allegato Infrastrutture  al  DEF  2016,  approvato  in
Consiglio dei ministri l'8 aprile 2016, con  particolare  riferimento
alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale  esistente  e  la
realizzazione di infrastrutture utili, snelle e condivise; 
  Ritenuto opportuno applicare il processo di trasformazione digitale
almeno alle infrastrutture stradali della rete TEN-T, con riferimento
ai livelli core e comprehensive, nonche' alle nuove infrastrutture  o
tratte infrastrutturali preesistenti  di  collegamento  tra  elementi
della  rete  TEN-T,  estendendolo   progressivamente   a   tutte   le
infrastrutture  appartenenti  al  Sistema  nazionale  integrato   dei
trasporti, SNIT, la cui identificazione effettuata dal Piano generale
dei  trasporti  e  della  logistica  del  2001  e'   stata   adeguata
nell'allegato  «Connettere  l'Italia»  al  Documento  di  economia  e
finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 11 aprile
2017, e ad altre infrastrutture di completamento da identificare  con
successivi atti di questo dicastero; 
  Considerata la veloce dinamica  dell'innovazione  nelle  tecnologie
del settore, che le ricerche e le sperimentazioni internazionali  sui
veicoli automatizzati rendono reale la possibilita' che tali  veicoli
sono destinati ad essere progressivamente introdotti sui mercati  nei
prossimi anni e che i governi  di  vari  paesi  gia'  indirizzano  il
processo di ricerca in modo da rendere concreti i potenziali vantaggi
di sicurezza ed efficienza del traffico stradale; 
  Considerato, altresi', che una fase  inevitabile  del  processo  di
sviluppo delle nuove tecnologie, dopo le prove di  laboratorio  e  in
sede protetta, e prima dell'introduzione  sul  mercato,  riguarda  le
necessarie prove su strada dei veicoli automatizzati; 
  Considerato che le infrastrutture stradali e i servizi  C-ITS  sono
destinate a interagire sempre piu' in futuro con i veicoli ad elevati
livelli di automazione e connessione che le percorrono; 
  Sentito il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a) «TEN-T», Trans-European Network - Transport; 
  b) «SNIT», Sistema nazionale integrato dei trasporti; 
  c) «PGTL», Piano generale dei trasporti e della logistica; 
  d) «C-ITS», Sistema di trasporto intelligente cooperativo,  secondo
le definizioni della piattaforma europea C-ITS; 
  e)  «BIM»,  Building  Information  Modeling,  come  applicato  alle
infrastrutture lineari di trasporto: 
  f) «veicolo a guida automatica», un veicolo  dotato  di  tecnologie
capaci  di  adottare  e  attuare   comportamenti   di   guida   senza
l'intervento attivo del guidatore, in determinati ambiti  stradali  e
condizioni esterne. Non e' considerato veicolo a guida automatica  un
veicolo omologato per la circolazione sulle strade pubbliche italiane
secondo le  regole  vigenti  e  dotato  di  uno  o  piu'  sistemi  di
assistenza alla guida, che vengono attivati da un guidatore  al  solo
scopo di attuare comportamenti di guida da egli stesso decisi  e  che
comunque necessitano di una continua partecipazione attiva  da  parte
del conducente alla attivita' di guida; 
  g) «tecnologie di guida automatica», le tecnologie  innovative  per
la guida automatica basate su sensori di  vario  tipo,  software  per
l'elaborazione dei dati dei sensori e l'interpretazione di situazioni
nel  traffico,  software  di  apprendimento,  software  per  assumere
decisioni  di  guida  e  per  la  loro  attuazione,  componenti   per
l'integrazione   con   il   veicolo   tradizionale,   che   rientrano
nell'oggetto della sperimentazione  su  strada  di  cui  al  presente
decreto; 
  h) «operativita' in modo automatico», la  modalita'  operativa  del
veicolo a guida automatica in cui le tecnologie di  guida  automatica
sono inserite e assumono il pieno controllo del veicolo; 
  i) «operativita' in  modo  manuale»,  la  modalita'  operativa  del
veicolo a guida automatica in cui le tecnologie di  guida  automatica
sono disinserite e il pieno controllo  del  veicolo  e'  assunto  dal
conducente; 
  j) «supervisore»: l'occupante del veicolo, il quale  dovra'  essere
sempre   in   grado   di   assumere   il   controllo   del    veicolo
indipendentemente dal grado di automazione dello stesso, in qualunque
momento se ne presenti la necessita', agendo sui comandi del  veicolo
in assoluta precedenza sui sistemi automatizzati e che, pertanto,  e'
il responsabile della circolazione del veicolo. Quando ne  assuma  la
guida effettiva, in modalita' manuale, assume il ruolo di conducente; 
  k) «sistema sperimentato», l'insieme del veicolo a guida automatica
autorizzato alla  sperimentazione,  del  supervisore  e  di  tutti  i
sottosistemi che concorrono  alla  sperimentazione,  ivi  compresi  i
sistemi di monitoraggio, registrazione e i sistemi di comunicazione e
interazione per il supervisore; 
  l)  «richiedente»,  il  soggetto  che  chiede  l'autorizzazione   a
sperimentare su strade pubbliche il veicolo a guida automatica; 
  m) «titolare dell'autorizzazione», e' il soggetto a  cui  e'  stata
rilasciata l'autorizzazione alla sperimentazione su strade  pubbliche
del veicolo a guida automatica; 
  n) «soggetto autorizzante», il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che.  conformemente  alle  modalita'  di  cui  al  presente
decreto, rilascia l'autorizzazione  alla  sperimentazione  su  strade
pubbliche del veicolo a guida automatica; 
  o) «sistemi cooperativi V2I», sistemi di interazione tra veicoli  e
infrastruttura  capaci  di  veicolare  informazioni  e   servizi   di
interesse per la sicurezza e l'efficienza della guida e del traffico; 
  p) «sistemi  cooperativi  V2V»,  sistemi  per  l'interazione  e  la
collaborazione tra veicoli; 
  q) «guida connessa», condizione di guida  del  veicolo  in  cui  lo
stesso adotta sistemi cooperativi V2I ovvero V2V; 
  r) «sperimentazione in sede protetta», sperimentazione del  veicolo
a  guida  automatica  su  infrastrutture  non  aperte  alla  pubblica
circolazione,  quali  ad  esempio   piste   di   prova,   oppure   su
infrastrutture    esplicitamente    riservate,     all'atto     della
sperimentazione, ai veicoli a guida automatica; 
  s) «percorrenza di prova», il  numero  di  chilometri  percorsi  in
precedenti sperimentazioni su strada  effettuate  come  disposto  dal
presente decreto, ovvero attestati da enti o organismi internazionali
o appartenenti ad  altri  Stati  che  adottano  processi  formali  di
autorizzazione a prove su strada, in sessioni di  sperimentazione  in
sede protetta o in ambienti di simulazione di guida caratterizzati da
condizioni  di  traffico  realistiche,  certificati  come  tali   con
dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilita'  da  parte  di  un
ingegnere abilitato iscritto al relativo albo professionale.