Art. 10
Supervisore del veicolo a guida automatica
durante la sperimentazione
1. La conduzione su strada del veicolo automatizzato durante la
sperimentazione e' effettuata da un supervisore che possiede da
almeno cinque anni la patente di guida per la classe del veicolo in
prova, ha superato con successo un corso di guida sicura o un corso
specifico per sperimentatori di veicoli a guida automatica presso un
ente accreditato in uno dei Paesi dell'Unione europea, ha condotto
prove su veicoli a guida automatica in sede protetta o su strada
pubblica, anche all'estero, purche' in uno Stato in cui la
sperimentazione dei veicoli a guida automatica e' regolamentata, per
una percorrenza di almeno mille chilometri e possiede le conoscenze
necessarie, adeguatamente documentate, per prendere parte alle prove
in veste di supervisore.
2. Il supervisore deve essere in grado di commutare tempestivamente
tra operativita' del veicolo in modo automatico e operativita' dello
stesso in modo manuale e viceversa. Il supervisore ha la
responsabilita' del veicolo in entrambe le modalita' operative.