Art. 13 
 
 
                           Ambiti stradali 
 
  1. L'autorizzazione alle prove su strada puo' essere richiesta  con
riferimento a uno o piu' dei seguenti ambiti  stradali,  classificati
secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma  2,  del  codice  della
strada: 
    a) autostrade e  strade  extraurbane  principali,  tipo  A  e  B,
caratterizzate da: 
  1) possibilita' di frenate e manovre ad alte velocita'; 
  2) possibili lavori in corso; 
  3) presenza infrequente di pedoni e oggetti sul manto stradale; 
  4) accesso controllato e limitato a rampe; 
  5) possibili condizioni deflusso instabile;  
    b) strade extraurbane secondarie, tipo C, caratterizzate da: 
  1) possibili lavori in corso; 
  2) presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali; 
  3) sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori; 
  4) possibili condizioni  di  traffico  caratterizzato  da  deflusso
instabile, possibilita' di formazione di code  alle  intersezioni  ed
altri fenomeni dovuti a condizioni di deflusso in saturazione; 
  5) accessi non controllati; 
    c) ambiente urbano e ultimo miglio, tipo D, E e F, caratterizzate
da: 
  1. possibili lavori in corso, oggetti  ovvero  ostacoli  sul  manto
stradale; 
  2. presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali; 
  3. sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori; 
  4. fenomeni di code, di disturbo al deflusso dovuto ad attivita'  a
bordo strada, di condizioni di  deflusso  saturo  e  sovrasaturo,  di
interferenza con manovre di parcheggio, di parcheggio in doppia fila; 
  5. accessi non controllati; 
  6. regolatori di velocita' e zone a velocita' controllata, quali le
Zone 30; 
  7. zone a traffico limitato e zone pedonali; 
  8. aree adibite a parcheggio; 
  9. intersezioni non semaforizzate; 
  10. strade non asfaltate.