Art. 13
Ambiti stradali
1. L'autorizzazione alle prove su strada puo' essere richiesta con
riferimento a uno o piu' dei seguenti ambiti stradali, classificati
secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 2, del codice della
strada:
a) autostrade e strade extraurbane principali, tipo A e B,
caratterizzate da:
1) possibilita' di frenate e manovre ad alte velocita';
2) possibili lavori in corso;
3) presenza infrequente di pedoni e oggetti sul manto stradale;
4) accesso controllato e limitato a rampe;
5) possibili condizioni deflusso instabile;
b) strade extraurbane secondarie, tipo C, caratterizzate da:
1) possibili lavori in corso;
2) presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali;
3) sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori;
4) possibili condizioni di traffico caratterizzato da deflusso
instabile, possibilita' di formazione di code alle intersezioni ed
altri fenomeni dovuti a condizioni di deflusso in saturazione;
5) accessi non controllati;
c) ambiente urbano e ultimo miglio, tipo D, E e F, caratterizzate
da:
1. possibili lavori in corso, oggetti ovvero ostacoli sul manto
stradale;
2. presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali;
3. sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori;
4. fenomeni di code, di disturbo al deflusso dovuto ad attivita' a
bordo strada, di condizioni di deflusso saturo e sovrasaturo, di
interferenza con manovre di parcheggio, di parcheggio in doppia fila;
5. accessi non controllati;
6. regolatori di velocita' e zone a velocita' controllata, quali le
Zone 30;
7. zone a traffico limitato e zone pedonali;
8. aree adibite a parcheggio;
9. intersezioni non semaforizzate;
10. strade non asfaltate.