Art. 14
Adempimenti istruttori da parte
del soggetto autorizzante
1. Il soggetto autorizzante puo' richiedere ogni documentazione
ritenuta utile ai fini dell'istruttoria per il rilascio
dell'autorizzazione. Se lo considera opportuno, e in ogni caso se il
soggetto richiedente non ha documentato percorrenze di prova per un
totale superiore ai diecimila chilometri pertinenti agli ambiti
stradali oggetto della domanda, sono presentati i risultati di prove
eseguite in laboratorio, in ambiente di prova controllato o con
l'utilizzo di piattaforme software, che descrivono le logiche di
reazione ed attuazione automatica, o di intervento da parte del
supervisore, in casi di pericolo imminente. Tali logiche devono
coprire i piu' ricorrenti scenari di rischio per ogni ambito stradale
per cui si richiede autorizzazione ed i risultati devono contenere
una stima degli esiti previsti, ovvero simulati, dell'attuazione
delle logiche di reazione. Detti risultati sono validati da ente o
organismo certificato. Nei casi in cui la domanda e' presentata da un
soggetto diverso dal costruttore, il richiedente presenta il nulla
osta alla sperimentazione rilasciato dal costruttore del veicolo.
2. Sulle richieste di sperimentazione presentate e' acquisito il
parere dell'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per
il veicolo connesso e a guida automatica di cui all'art. 20.