Art. 14 
 
 
                   Adempimenti istruttori da parte 
                      del soggetto autorizzante 
 
  1. Il soggetto autorizzante  puo'  richiedere  ogni  documentazione
ritenuta   utile   ai   fini   dell'istruttoria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione. Se lo considera opportuno, e in ogni caso se  il
soggetto richiedente non ha documentato percorrenze di prova  per  un
totale superiore  ai  diecimila  chilometri  pertinenti  agli  ambiti
stradali oggetto della domanda, sono presentati i risultati di  prove
eseguite in laboratorio, in  ambiente  di  prova  controllato  o  con
l'utilizzo di piattaforme software,  che  descrivono  le  logiche  di
reazione ed attuazione automatica,  o  di  intervento  da  parte  del
supervisore, in casi  di  pericolo  imminente.  Tali  logiche  devono
coprire i piu' ricorrenti scenari di rischio per ogni ambito stradale
per cui si richiede autorizzazione ed i  risultati  devono  contenere
una stima degli  esiti  previsti,  ovvero  simulati,  dell'attuazione
delle logiche di reazione. Detti risultati sono validati  da  ente  o
organismo certificato. Nei casi in cui la domanda e' presentata da un
soggetto diverso dal costruttore, il richiedente  presenta  il  nulla
osta alla sperimentazione rilasciato dal costruttore del veicolo. 
  2. Sulle richieste di sperimentazione presentate  e'  acquisito  il
parere dell'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e  per
il veicolo connesso e a guida automatica di cui all'art. 20.