Art. 15
Contenuto e durata dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione alla sperimentazione su strada, copia della
quale deve essere conservata a bordo del veicolo e deve essere
esibita a richiesta degli organi di polizia stradale in caso di
controllo, indica:
a) l'elenco dei veicoli a guida automatica autorizzati alle prove,
con l'individuazione del rispettivo proprietario, identificati
mediante numero di telaio; nel caso di prove di validazione su strada
che non facciano uso di un veicolo omologato e impieghino un nuovo
modello precedente l'avvio della produzione in serie, sara' cura del
richiedente apporre un numero di telaio specifico seguendo gli stessi
criteri utilizzati per i veicoli di normale produzione;
b) gli ambiti stradali e le relative condizioni meteorologiche, di
visibilita', di strada e traffico, in cui ciascun veicolo autonomo
potra' circolare, con l'indicazione, per ogni ambito, delle tratte
infrastrutturali ammesse e delle eventuali limitazioni temporali con
riferimento a determinati periodi o giorni dell'anno;
c) l'elenco nominativo dei conducenti del veicolo automatizzato
ammessi allo svolgimento delle prove su strada.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha la durata di un anno e
puo' essere rinnovata a richiesta del titolare dell'autorizzazione.
Alla richiesta di rinnovo, da presentare con anticipo di almeno
trenta giorni rispetto alla scadenza dell'autorizzazione, il
richiedente deve allegare:
a) il rapporto sulle sperimentazioni effettuate, per il periodo
decorso fino a trenta giorni prima della presentazione;
b) il contratto di assicurazione per il nuovo periodo, rispondente
ai requisiti di cui all'art. 19, con entrata in vigore condizionata
al rinnovo dell'autorizzazione;
c) l'aggiornamento della descrizione delle tecnologie e delle
prestazioni del veicolo;
d) l'eventuale richiesta di estensione a nuovi ambiti stradali e a
nuove infrastrutture, ovvero a nuove condizioni esterne,
documentando, tramite il relativo nullaosta, la disponibilita'
dell'Ente proprietario;
e) l'elenco aggiornato dei veicoli a guida automatica e dei
conducenti.
3. Durante il periodo di validita' l'autorizzazione puo' essere
estesa, a richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione,
qualora si renda necessario integrare la sperimentazione con nuovi
veicoli, nuovi conducenti, nuove tratte infrastrutturali o condizioni
esterne. In questi casi il titolare presenta la documentazione
prevista all'art. 11 per i soli elementi aggiuntivi.