Art. 16 
 
 
             Obblighi del titolare della autorizzazione 
                        alla sperimentazione 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione  su  strada
ha l'obbligo di: 
  a) assicurare che le sperimentazioni sono effettuate  nel  rispetto
dei vincoli posti dall'autorizzazione; 
  b) assicurare che i dati delle prove, come specificati in seguito e
all'art. 12, comma 1,  lettera  e),  sono  correttamente  rilevati  e
tenuti  a  disposizione  del  soggetto   autorizzante,   che   potra'
richiederne  la  visione  o  la  trasmissione  per  tutta  la  durata
dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi; 
  c) assicurare che  il  sistema  sperimentato  e'  nelle  condizioni
adatte alle prove e che i successivi aggiornamenti  delle  tecnologie
rispettano le condizioni di sicurezza, almeno ai livelli  documentati
nella domanda per l'autorizzazione; 
  d) assicurare che i conducenti sono nelle  condizioni  adatte  alle
prove,  verificandone  le  effettive  capacita'  e  assicurando   con
opportune  procedure  interne  che  le  prove  sono   di   durata   e
complessita' tali da evitare l'affaticamento dei conducenti; 
  e) informare il gestore  delle  tratte  infrastrutturali,  indicato
nell'autorizzazione, delle prove sperimentali previste. Il  programma
delle prove,  da  inviare  con  anticipo  di  dieci  giorni  rispetto
all'inizio delle sessioni di prova al gestore e in copia al  soggetto
autorizzante, contiene l'elenco delle prove previste  nella  sessione
per ogni infrastruttura, con il dettaglio dei veicoli interessati. 
  2.  Il  titolare   dell'autorizzazione,   per   tutta   la   durata
dell'autorizzazione, e' tenuto a produrre e  consegnare  al  soggetto
autorizzante: 
    a) il rapporto puntuale su eventi o  problematiche  di  qualsiasi
natura che hanno coinvolto il  sistema  sperimentato  e  che  possono
avere risvolti ai fini della  sicurezza  anche  solo  potenziali,  da
consegnare entro quindici giorni dall'evento, che deve contenere: 
  1) una descrizione dettagliata dell'evento; 
  2) l'estratto dei dati obbligatoriamente  registrati  dal  veicolo,
per un congruo periodo antecedente e successivo all'evento; 
  3) ogni  altro  dato  registrato  dal  veicolo,  incluse  eventuali
riprese video, per lo stesso periodo di tempo; 
    b) il  rapporto  annuale  sulle  sperimentazioni  effettuate,  da
consegnare entro trenta giorni dal termine  dell'autorizzazione,  che
include l'elenco  delle  sperimentazioni  effettuate,  indicando  per
ciascuna sperimentazione: 
  1) la tratta infrastrutturale utilizzata; 
  2) le condizioni esterne durante la sperimentazione; 
  3) i chilometri percorsi in modo automatico; 
  4) i riferimenti a possibili eventi o problematiche verificatesi; 
  5) il numero di transizioni dallo stato di operativita'  automatica
allo  stato  di  operativita'  manuale  e,  per   ogni   transizione,
l'indicazione della localita' e della causa, quale  malfunzionamento,
stato  della  strada,  avverse  condizioni  meteo,  lavori  stradali,
emergenze, incidenti o collisioni, anomalie del traffico, difficolta'
di riconoscere situazioni complesse.