Art. 17 
 
 
                 Disponibilita' dei gestori stradali 
                         e relativi obblighi 
 
  1.   I   gestori   delle   tratte   stradali    interessate    alla
sperimentazione,  sulla  base   della   richiesta   del   richiedente
l'autorizzazione, rilasciano espresso nulla osta a consentire che  in
specifiche tratte delle infrastrutture dagli stessi  gestite  possono
avere luogo sperimentazioni su strada di veicoli a guida automatica. 
  2.   I   gestori   delle   tratte   stradali    interessate    alla
sperimentazione: 
  a) informano tempestivamente  il  titolare  dell'autorizzazione  di
eventuali condizioni anomale dell'infrastruttura  nei  giorni  citati
nel programma delle sessioni di prova; 
  b) assicurano, se l'infrastruttura e' dotata di sistemi cooperativi
V2I, che tali sistemi e i relativi servizi possono essere  utilizzati
dal titolare dell'autorizzazione  durante  le  prove  e  che  i  dati
eventualmente raccolti sono a disposizione del titolare stesso; 
  c) divulgano, attraverso i loro canali di comunicazione ufficiale e
segnaletica  in  loco,  anche  mediante  l'utilizzo  di  pannelli   a
messaggio  variabile,   informazioni   all'utenza   sulle   possibili
sperimentazioni.