Art. 17
Disponibilita' dei gestori stradali
e relativi obblighi
1. I gestori delle tratte stradali interessate alla
sperimentazione, sulla base della richiesta del richiedente
l'autorizzazione, rilasciano espresso nulla osta a consentire che in
specifiche tratte delle infrastrutture dagli stessi gestite possono
avere luogo sperimentazioni su strada di veicoli a guida automatica.
2. I gestori delle tratte stradali interessate alla
sperimentazione:
a) informano tempestivamente il titolare dell'autorizzazione di
eventuali condizioni anomale dell'infrastruttura nei giorni citati
nel programma delle sessioni di prova;
b) assicurano, se l'infrastruttura e' dotata di sistemi cooperativi
V2I, che tali sistemi e i relativi servizi possono essere utilizzati
dal titolare dell'autorizzazione durante le prove e che i dati
eventualmente raccolti sono a disposizione del titolare stesso;
c) divulgano, attraverso i loro canali di comunicazione ufficiale e
segnaletica in loco, anche mediante l'utilizzo di pannelli a
messaggio variabile, informazioni all'utenza sulle possibili
sperimentazioni.