Art. 18
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il soggetto autorizzante puo' sospendere o revocare
l'autorizzazione se ravvisa, anche a seguito di inadempienze del
soggetto autorizzato e di segnalazioni relative a quanto emerso in
sede di controlli su strada, che il proseguimento delle
sperimentazioni puo' causare un rischio per la sicurezza della
circolazione. Nei casi in cui emergono inadempienze, violazioni e in
caso di incidente stradale, l'organo di polizia intervenuto effettua
una segnalazione circostanziata all'ente autorizzante.