Art. 2
Definizione di Smart Road
1. Si definiscono Smart Road le infrastrutture stradali per le
quali e' compiuto, secondo le specifiche funzionali di cui all'art.
6, comma 1, un processo di trasformazione digitale orientato a
introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico,
modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi
avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica
amministrazione e agli utenti della strada, nel quadro della
creazione di un ecosistema tecnologico favorevole
all'interoperabilita' tra infrastrutture e veicoli di nuova
generazione.
2. Il processo di trasformazione digitale di cui al comma 1 e'
finalizzato:
a) alla conoscenza dei flussi e delle condizioni di deflusso ai
fini del miglioramento:
1) della sicurezza stradale e della assistenza al viaggio ed alla
guida;
2) della gestione del traffico;
3) della informazione avanzata ai viaggiatori;
4) della resilienza delle reti e della gestione degli scenari
ordinari e di intervento;
b) alla sicurezza stradale con la introduzione di soluzioni e
servizi innovativi abilitati dalle tecnologie;
c) alla interoperabilita' con i veicoli di nuova generazione ed
alla messa in esercizio di servizi C-ITS, a partire da quelli
denominati «Day-1» dalla piattaforma europea C-ITS.
3. Per le infrastrutture stradali, definite Smart Road ai sensi del
comma 1, e', altresi', avviato, secondo le specifiche funzionali di
cui all'art. 6, comma 3, un processo di ulteriore adeguamento
tecnologico finalizzato a realizzare:
a) una opportuna e moderna modalita' di rappresentazione
cartografica;
b) metodologie di gestione e verifica dei dati di progetto,
costruzione e esercizio delle infrastrutture ispirate ai principi del
BIM;
c) sistemi di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale
degli elementi critici componenti le infrastrutture stradali.