Art. 7
Tempistica e modalita' per la implementazione
delle specifiche funzionali
1. La implementazione delle caratteristiche funzionali,
conformemente a quanto disposto dall'art. 6, si applica a tutte le
infrastrutture viarie di nuova realizzazione, ovvero oggetto di
potenziamento, per le quali non e' stato ancora approvato alla data
di entrata in vigore del presente decreto il progetto preliminare, e
rientranti negli ambiti di applicazione di cui all'art. 4.
2. La implementazione delle specifiche funzionali, conformemente a
quanto disposto dall'art. 6, si applica anche alle infrastrutture
esistenti rientranti negli ambiti di applicazione di cui all'art. 4,
qualora siano oggetto di interventi di innovazione tecnologica,
costruttiva o funzionale.
3. Le specifiche funzionali per l'adeguamento tecnologico di tratte
e infrastrutture stradali esistenti rientranti negli ambiti di
applicazione di cui all'art. 4, anche in assenza di interventi di cui
al comma 2 del presente articolo, si applicano conformemente a quanto
disposto dall'art. 6, secondo la tempistica individuata dalla Tabella
2 del paragrafo 4 delle «Specifiche funzionali» di cui all'Allegato
A.
4. La tempistica di cui al comma 3 e' obbligatoriamente tenuta in
considerazione in qualsiasi atto o accordo nuovo o di rinnovo o di
proroga o di conferma riferibile alle convenzioni o concessioni che
regolano, a qualsiasi titolo, le infrastrutture viarie in concessione
o gestite mediante concessione o contratto di servizio.