Art. 7 
 
 
            Tempistica e modalita' per la implementazione 
                     delle specifiche funzionali 
 
  1.   La   implementazione   delle    caratteristiche    funzionali,
conformemente a quanto disposto dall'art. 6, si applica  a  tutte  le
infrastrutture viarie  di  nuova  realizzazione,  ovvero  oggetto  di
potenziamento, per le quali non e' stato ancora approvato  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto il progetto preliminare,  e
rientranti negli ambiti di applicazione di cui all'art. 4. 
  2. La implementazione delle specifiche funzionali, conformemente  a
quanto disposto dall'art. 6, si  applica  anche  alle  infrastrutture
esistenti rientranti negli ambiti di applicazione di cui all'art.  4,
qualora siano  oggetto  di  interventi  di  innovazione  tecnologica,
costruttiva o funzionale. 
  3. Le specifiche funzionali per l'adeguamento tecnologico di tratte
e  infrastrutture  stradali  esistenti  rientranti  negli  ambiti  di
applicazione di cui all'art. 4, anche in assenza di interventi di cui
al comma 2 del presente articolo, si applicano conformemente a quanto
disposto dall'art. 6, secondo la tempistica individuata dalla Tabella
2 del paragrafo 4 delle «Specifiche funzionali» di  cui  all'Allegato
A. 
  4. La tempistica di cui al comma 3 e' obbligatoriamente  tenuta  in
considerazione in qualsiasi atto o accordo nuovo o di  rinnovo  o  di
proroga o di conferma riferibile alle convenzioni o  concessioni  che
regolano, a qualsiasi titolo, le infrastrutture viarie in concessione
o gestite mediante concessione o contratto di servizio.