Art. 8 Costi per la implementazione delle specifiche funzionali 1. I costi relativi alla implementazione delle specifiche funzionali di cui all'art. 6 sono a carico del concessionario della infrastruttura, del concessionario di servizio o, in mancanza delle precedenti figure, dell'ente a diverso titolo gestore, e sono da considerarsi quali costi di investimento, riconosciuti a richiesta e secondo le normative e modalita' vigenti, a valere sulle relative convenzioni, concessioni o concessioni di servizio. 2. I costi di manutenzione ricorrente e gestione direttamente connessi alla implementazione di cui al comma 1 possono essere a loro volta riconosciuti, ove ammissibili e documentati, secondo le modalita' del medesimo comma 1. 3. Gli investimenti tecnologici realizzati in difformita' alle specifiche, agli ambiti e alle modalita' e tempistiche fissate dal presente decreto possono essere riconosciuti ed esplicitamente accettati solo su richiesta dell'interessato, previa adeguata e dettagliata giustificazione delle difformita' e dei loro motivi.