Art. 8
Costi per la implementazione
delle specifiche funzionali
1. I costi relativi alla implementazione delle specifiche
funzionali di cui all'art. 6 sono a carico del concessionario della
infrastruttura, del concessionario di servizio o, in mancanza delle
precedenti figure, dell'ente a diverso titolo gestore, e sono da
considerarsi quali costi di investimento, riconosciuti a richiesta e
secondo le normative e modalita' vigenti, a valere sulle relative
convenzioni, concessioni o concessioni di servizio.
2. I costi di manutenzione ricorrente e gestione direttamente
connessi alla implementazione di cui al comma 1 possono essere a loro
volta riconosciuti, ove ammissibili e documentati, secondo le
modalita' del medesimo comma 1.
3. Gli investimenti tecnologici realizzati in difformita' alle
specifiche, agli ambiti e alle modalita' e tempistiche fissate dal
presente decreto possono essere riconosciuti ed esplicitamente
accettati solo su richiesta dell'interessato, previa adeguata e
dettagliata giustificazione delle difformita' e dei loro motivi.