Art. 9
Autorizzazione alla sperimentazione
di veicoli a guida automatica
1. La sperimentazione su strade pubbliche di veicoli a guida
automatica e' autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere chiesta,
singolarmente o in maniera congiunta, dal costruttore del veicolo
equipaggiato con le tecnologie di guida automatica, nonche' dagli
istituti universitari e dagli enti pubblici e privati di ricerca che
conducono sperimentazioni su veicoli equipaggiati con le tecnologie
di automazione della guida.
3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata con riferimento
unicamente a veicoli che siano gia' stati omologati, nella versione
priva delle tecnologie di guida automatica, secondo la normativa
vigente. Rimane impregiudicata la facolta' per le fabbriche
costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro rappresentanti,
concessionari e commissionari, per i costruttori delle tecnologie di
guida automatica, nonche' per gli istituti universitari e gli enti
pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su
veicoli di effettuare prove di validazione su strada di un nuovo
modello precedenti l'avvio della produzione in serie, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.
4. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' veicoli, con
riferimento a ciascuno dei quali e' indicato il proprietario,
appartenenti alla stessa classe e categoria ai sensi dell'art. 47 del
codice della strada, dotati di tecnologie di guida automatica
appartenenti ad una famiglia omogenea con prestazioni funzionali
simili e in grado di garantire un identico livello di sicurezza su
strada, eventualmente anche in diverse versioni. A seguito della
autorizzazione, i veicoli sono iscritti in un apposito registro
tenuto dal soggetto autorizzante e ricevono in dotazione un
contrassegno speciale di autorizzazione alla sperimentazione, le cui
caratteristiche sono stabilite nell'Allegato B, parte integrante del
presente decreto, che deve essere esposto sia sul lato anteriore sia
su quello posteriore del veicolo durante l'attivita' sperimentale.
5. I veicoli autorizzati alla sperimentazione circolano, durante
l'attivita' sperimentale, con targa di prova rilasciata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001.
6. L'autorizzazione si riferisce alla esecuzione delle
sperimentazioni su uno o piu' ambiti stradali e, per ciascuno di
essi, per le specifiche infrastrutture stradali indicate dal soggetto
richiedente dopo avere ottenuto il nulla osta dall'ente proprietario
della strada.