IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici», e  successive
modificazioni, di seguito «codice» e,  in  particolare,  l'art.  209,
comma 16, che prevede che  «La  Camera  arbitrale,  su  proposta  del
collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli
arbitri  nei  limiti  stabiliti  con  decreto  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
  Considerato che, ai sensi  del  citato  art.  209,  comma  16,  del
codice,  il  compenso  per   il   collegio   arbitrale,   comprensivo
dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare
l'importo di 100.000 euro e che sono comunque vietati incrementi  dei
compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni
trattate,  alle  specifiche  competenze  utilizzate  e  all'effettivo
lavoro svolto; 
  Visto l'art. 216, comma 22, del codice, il quale  dispone  che  «Le
procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si  applicano  anche  alle
controversie su diritti  soggettivi,  derivanti  dall'esecuzione  dei
contratti pubblici di cui al medesimo art. 209, comma 1, per i  quali
i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data  di  entrata
in vigore del presente codice. Fino alla data di  entrata  in  vigore
del decreto di cui all'art. 209, comma  16,  si  applica  l'art.  10,
commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre  2000,  n.
398.»; 
  Vista la proposta della Direzione generale per la regolazione  e  i
contratti pubblici, trasmessa con nota prot. n. 9870 del 22 settembre
2017; 
  Vista la proposta della Direzione generale del  personale  e  degli
affari generali, trasmessa con nota prot.  n.  4911  del  29  gennaio
2018, con la quale  e'  stato  trasmesso  lo  schema  di  decreto  di
definizione dei limiti dei compensi spettanti agli arbitri; 
  Visto il parere dell'ANAC espresso con nota n. 5330 del 18  gennaio
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Criteri di determinazione del compenso 
 
  1. Il compenso spettante al  collegio  arbitrale,  comprensivo  del
compenso del segretario nel caso  di  nomina,  non  puo'  superare  i
limiti della tabella di cui all'allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, fissati in ragione del valore  della
controversia deferita in arbitrato. 
  2. Il compenso spettante al collegio arbitrale e' ripartito  tra  i
componenti e il segretario,  se  nominato,  del  collegio  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) al presidente del collegio spetta un compenso  pari  a  quello
spettante agli altri due componenti del medesimo collegio  maggiorato
di un importo non superiore al 20 percento del suddetto compenso; 
    b) al segretario, in caso di nomina da parte del  presidente  del
collegio, spetta un  compenso  non  superiore  al  5  per  cento  del
compenso complessivo di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'applicazione della tabella di cui  all'allegato  A,
per valore della controversia si intende la  somma  aritmetica  delle
richieste  economiche  in  conto  capitale  contenute  nelle  domande
comunque decise dal collegio, con l'aggiunta,  ove  richiesti,  degli
interessi e della rivalutazione monetaria calcolati  sino  al  giorno
della proposizione della domanda. 
  4. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il  recesso
e la rescissione del contratto,  ovvero  la  revoca  la  decadenza  e
l'annullamento  d'ufficio  della   concessione,   il   valore   della
controversia di cui alla tabella dell'allegato A e'  determinato  con
riferimento alla parte del  contratto  ancora  da  eseguire,  tenendo
conto  degli  atti  aggiuntivi   e   delle   varianti   eventualmente
intervenuti. Nelle controversie  aventi  ad  oggetto  la  domanda  di
nullita' o di annullamento del  contratto,  il  valore  coincide  con
l'importo originario del contratto. 
  5. Ai fini della determinazione del valore della  controversia,  le
domande riconvenzionali si sommano alle domande  principali.  Non  si
sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa. 
  6. Nel caso in cui l'arbitrato sia deciso con pronuncia di rito  la
misura  dei  compensi  e'  sempre  pari  al  minimo  previsto   dallo
scaglione, aumentato al massimo di un importo pari al 0,05 per  cento
della differenza tra il valore della controversia e il  minimo  dello
scaglione di riferimento, in presenza di  elementi  significativi  di
pregio. 
  7. In caso di conciliazione e' dovuto il compenso  minimo  indicato
nella tabella di cui all'allegato A, ridotto della meta'. 
  8. Sono  escluse  dal  compenso  degli  arbitri  le  spese  per  il
funzionamento della camera arbitrale ai sensi  dell'art.  209,  comma
15, del codice.