IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  del  verbale  di  revisione  ordinaria   nei
confronti della societa' cooperativa «Ediler  societa'  cooperativa»,
con sede in Parma (c.f. 02604210340), conclusa in  data  25  novembre
2017 e del successivo accertamento  ispettivo  concluso  in  data  15
dicembre 2017 con  la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale  cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede  ispettiva  e  che  in  sede  di
accertamento le irregolarita' non risultavano sanate  e  precisamente
mancata attivazione delle procedure  previste  dall'art.  2545-octies
del codice civile non avendo rispettato per due anni  consecutivi  la
condizione  di  prevalenza;  irregolare  tenuta  dei  libri  sociali;
mancata istituzione del  libro  inventari;  mancata  predisposizione,
approvazione e deposito del regolamento interno ai sensi della  legge
n. 142/1992; mancata nomina di un  organo  amministrativo  collegiale
secondo le disposizioni previste dall'art. 2383, secondo  comma,  del
codice civile; 
  Vista la nota n. 58171 trasmessa via pec in data  8  febbraio  2018
con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto che a tale nota, risultata regolarmente consegnata nella
casella di  posta  certificata  dell'ente,  non  e'  pervenuto  alcun
riscontro da parte dell'ente in questione; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del  Comitato  centrale
per le cooperative  di  cui  all'art  4,  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  78,  in  conseguenza
della recente ricostituzione, con decreto ministeriale  del  9  marzo
2018, della Commissione centrale per  le  cooperative,  disporre  con
urgenza  il  provvedimento  di  gestione  commisariale,  atteso   che
l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie,  il
concreto   perseguimento   delle   finalita'    di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Adriano Tortora; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa «Ediler  societa'
cooperativa»  con  sede  in  Parma  (codice   fiscale   02604210340),
costituita in data 17 febbraio 2011, e' revocato.