IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007,  in
particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156 e 159; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  611/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi  a
sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   615/2014   della
Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalita' di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio per  quanto  concerne  i  programmi  di  attivita'  a
sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art.  2,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2004,  n.  157,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143  recante
conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione  centrale
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei  mercati  a  norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio   2017,   n.   143   -   regolamento    recante    adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 177. 
  Visto il decreto ministeriale n. 8077 del 10 novembre 2009, recante
disposizioni nazionali relative  alle  norme  di  commercializzazione
dell'olio  di  oliva  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  182   della
Commissione del 6 marzo 2009 che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1019/2002,  in  particolare  l'art.  7  come  modificato  dal decreto
ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  16059  del  23  dicembre  2013,
recante   disposizioni   nazionali   concernenti   l'attuazione   del
regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione  del  26
marzo 2013,  recante  modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  2568/91,
relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di  sansa
d'oliva nonche' ai metodi  ad  essi  attinenti,  in  particolare  gli
articoli 5 e 6; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  86483  del  24  novembre  2014,
recante  disposizioni  nazionali  in  materia  di  riconoscimento   e
controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di
oliva e delle  olive  da  tavola  e  loro  associazioni,  nonche'  di
adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute. 
  Considerato che il regolamento (UE)  n.  1308/2013  riconosce  alle
organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilita'
di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione  dell'offerta
e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e
dell'adeguamento della produzione alla  domanda,  dell'ottimizzazione
dei costi di produzione  e  della  stabilizzazione  dei  prezzi  alla
produzione, dello svolgimento di  ricerche,  della  promozione  delle
migliori pratiche e della  fornitura  di  assistenza  tecnica,  della
gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del  rischio
a disposizione dei loro aderenti, contribuendo cosi' al rafforzamento
della posizione dei produttori; 
  Considerato che lo stesso regolamento prevede che  le  disposizioni
vigenti  in   materia   di   definizione   e   riconoscimento   delle
organizzazioni  di  produttori,  delle  loro  associazioni  e   delle
organizzazioni   interprofessionali   debbano   essere   armonizzate,
ottimizzate ed estese anche al fine di garantire un uso  efficace  ed
efficiente dell'aiuto dell'Unione; 
  Valutata  la  necessita'  di  consentire  alle  organizzazioni   di
produttori di poter esercitare  tutte  le  attivita'  previste  dagli
attuali regolamenti e allo stesso  tempo  consentire  loro  di  poter
accedere alle risorse rese disponibili a diverso titolo e con diverse
finalita' dall'Unione europea e dallo  Stato  italiano  senza  recare
pregiudizio di sorta; 
  Considerata  la  piu'  volte  richiamata  opportunita',  da   parte
dell'Unione   europea,   di   favorire   la   cooperazione   tra   le
organizzazioni di produttori e tra queste e le loro associazioni; 
  Ritenuto strategico e  coerente  con  le  linee  di  indirizzo  del
vigente Piano di settore olivicolo-oleario 2016 che le organizzazioni
di produttori e le loro  associazioni  riconosciute  ai  sensi  degli
articoli 152 e 156 del regolamento abbiano, tra le altre finalita' la
concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato  del  prodotto
dei soci aderenti; 
  Ritenuto necessario, a tal fine, rafforzare  il  nesso  associativo
tra la base sociale e l'organizzazione di produttori e tra  queste  e
le  loro  relative  associazioni  di  organizzazioni  di   produttori
riconoscendo alle cooperative e ai consorzi soci delle Organizzazioni
di produttori un ruolo di rafforzamento dell'aggregazione; 
  Tenuto conto delle valutazioni e delle analisi espresse  nel  Piano
di settore olivicolo-oleario 2016, approvato in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni in data 24 marzo 2016 dal quale emergono le  criticita'
operative  delle  organizzazioni  dei  produttori  in  relazione   al
complesso quadro produttivo nazionale; 
  Ritenuta la necessita' di emanare nuove disposizioni  di  indirizzo
per l'attuazione del regolamento in  materia  e  di  definizione  dei
requisiti minimi per il riconoscimento,  il  controllo  e  la  revoca
delle Organizzazioni di produttori e delle loro associazioni  per  il
settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, ispirate anche ai
recenti provvedimenti di natura legislativa nazionale in  materia  di
semplificazione ma soprattutto alla reale struttura organizzativa del
sistema associativo nazionale; 
  Tenuto conto dei regolamenti delegati emanati dalla Commissione  in
attuazione del regolamento n. 1308/2013; 
  Considerata la mancata intesa della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, sancita nel corso della seduta del 6 dicembre 2017; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale,
ai sensi dell'art. 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018 e' stato approvato lo
schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ad adottarlo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto ministeriale - di seguito indicato «Decreto»
- reca la nuova disciplina in materia di riconoscimento, controllo  e
revoca delle organizzazioni di produttori  che  operano  nel  settore
dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni. 
  2. Ai fini del decreto, si intende per: 
    a) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole, alimentari  e
forestali; 
    b) «Regioni»: regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
    c) «Regione di riferimento»: regione dove  la  persona  giuridica
richiedente   possiede    il    maggior    valore    di    produzione
commercializzata; 
    d) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo
pagatore; 
    e) «Organizzazioni di produttori»: persone giuridiche di  cui  al
successivo art. 3, comma 2, lettera a), b), e c), riconosciute  dalle
Regioni ai sensi e nei  termini  del  presente  decreto  ed  inserite
nell'elenco nazionale di cui all'art.  8,  che  operano  nel  settore
dell'olio d'oliva e delle olive da tavola; 
    f) «O.P.»: organizzazioni di produttori; 
    g) «A.O.P.»: associazioni di organizzazioni di  produttori,  come
definite dall'art. 7 del presente decreto; 
    h) «Regolamento»: regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  recante  organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio; 
    i) «produzione specifica di riferimento»: produzione  complessiva
di olive e/o di olio prodotte dai soci della O.P. elaborato  da  AGEA
sulla  base  delle  dichiarazioni  degli  olivicoltori  inserite  nel
registro SIAN,  di  cui  all'  art.  5  del decreto  ministeriale  23
dicembre 2013 n. 16059 per l'anno solare precedente la  presentazione
della domanda di riconoscimento o di verifica dei  requisiti  per  il
mantenimento del riconoscimento; 
    j) «prodotto»: olive, olio di oliva e olive da tavola e tutte  le
tipologie di prodotto elencati nella Parte VII  dell'Allegato  I  del
Regolamento; 
    k) «produttore»: una persona fisica o giuridica o  un  gruppo  di
persone fisiche o  giuridiche  come  definiti  dall'art  4,  par.  1,
lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/13; 
    l)  «superficie  agricola»:  qualsiasi  superficie  occupata   da
coltura permanente della specie Olea europaea  L.,  ai  sensi  e  nei
termini del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
    m) «settore»: il settore delle olive, dell''olio di oliva e delle
olive da tavola ai sensi del Regolamento; 
    n) «anno di riferimento»:  anno  solare  dal  1°  gennaio  al  31
dicembre; 
    o) «anno di regime»: anno di riferimento 2017  per  il  quale  le
attivita' di verifica e di controllo dei requisiti  e  dei  parametri
delle  O.P.  che  sono  state  riconosciute  ai  sensi  del   decreto
ministeriale n. 86483/2014 sono svolte ai sensi del presente decreto.