Art. 10 
 
 
      Controllo sulla permanenza dei requisiti e dei parametri 
 
  1.  Le  Regioni  verificano  la  permanenza  dei  requisiti   delle
organizzazioni di  produttori  riconosciute  con  cadenza  triennale,
comunicando gli esiti al Ministero. 
  2. In caso di fusioni i controlli sono effettuati entro  30  giorni
dalla data di richiesta o della specifica comunicazione. 
  3. Quando  il  controllo  amministrativo  e'  mirato  a  verificare
l'esistenza e il permanere  dei  requisiti  che  consentono  o  hanno
consentito l'accesso a  specifici  benefici  di  natura  pubblica  la
cadenza dei controlli  deve  rispettare  le  previsioni  delle  norme
specifiche. 
  4. Le Linee guida di cui all'art. 13, comma 8 del  Decreto  possono
introdurre elementi per l'analisi dei rischi da  recepire  nel  piano
dei controlli. 
  5. Al fine del controllo sulla  permanenza  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  le  O.P.   devono   trasmettere   alla   Regione   la
documentazione indicata nelle linee guida di cui all'art.  13,  comma
8. 
  6.  La  verifica  della  permanenza  dei  requisiti  delle   A.O.P.
riconosciute  e'  effettuata  con  cadenza  triennale,  fatto   salve
specifiche esigenze. Alle A.O.P. si applica la medesima previsione di
cui al comma 3.