Art. 11 
 
 
              Revoca e/o sospensione del riconoscimento 
 
  1.  Le  Regioni  procedono,  previa  diffida,   alla   revoca   del
riconoscimento della O.P., nei seguenti casi: 
    a) perdita di uno o piu' requisiti previsti all'art. 3 e al comma
2 dell'art. 4 del decreto; 
    b) mancato rispetto delle norme statutarie relative ai  requisiti
minimi indicati all'art. 3, comma 3, lettera f) del decreto; 
    c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalle  Regioni
ai fini del controllo; 
    d) mancata trasmissione della  documentazione  prevista  all'art.
10, comma 5. 
  2. Il  Ministero  procede  alla  revoca  del  riconoscimento  delle
A.O.P., nei seguenti casi: 
    a) perdita, in capo alla A.O.P., di  uno  o  piu'  dei  requisiti
previsti all'art. 7 del decreto; 
    b) mancato rispetto delle norme statutarie; 
    c)  inadempienza  e  mancata  trasmissione  dei  dati   e   delle
informazioni richiesti ai fini del controllo. 
  3. Il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P. puo' essere  sospeso
in  caso  di  inosservanza  sostanziale  temporanea  dei  criteri  di
riconoscimento. In questo caso l'Autorita' competente invia alla O.P.
o alla A.O.P. interessata una formale  comunicazione  con  le  misure
correttive da adottare.