Art. 2 Autorita' competenti per il riconoscimento delle O.P. e A.O.P. 1. In attuazione degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 159 e con le finalita', tra le altre, di cui all'art. 169 del Regolamento, le Regioni riconoscono le O.P. del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto. 2. La richiesta di riconoscimento della O.P. e' presentata alla «Regione di riferimento» che coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione per la parte di competenza. 3. In attuazione dell'art. 156 e con le finalita', tra le altre, di cui all'art. 169 del regolamento, il Ministero riconosce le A.O.P. del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui all'art. 6 del presente decreto. 4. La richiesta di riconoscimento della A.O.P. e' presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma.