Art. 3 Requisiti generali delle organizzazioni di produttori 1. Le Regioni riconoscono, su richiesta, quali «organizzazioni di produttori» quelle persone giuridiche che: a) assumono le forme giuridiche di cui al comma 2; b) dimostrino i requisiti di cui al comma 3; c) dimostrino i requisiti specifici di cui all'art. 4. 2. Le persone giuridiche che inoltrano la richiesta di riconoscimento come «organizzazione di produttori» devono assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) societa' di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'art. 2612 del Codice civile; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 3. Ai fini del riconoscimento le predette persone giuridiche devono: a) essere costituite su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale; b) avere una base sociale costituita prevalentemente da produttori che nel biennio precedente l'anno di istanza di riconoscimento non siano stati censiti nel SIAN come soci di O.P. attive o facenti parte di O.P che hanno perso il riconoscimento nel medesimo anno; c) avere una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la societa' secondo regole statutarie che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; d) perseguire una finalita' specifica che includa almeno uno degli obiettivi specifici indicati alla lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 152 del Regolamento, nonche', ma non in modo obbligatorio, altre attivita' coerenti con le misure di cui al regolamento (CE) n. 611/2014, art. 3); e) includere nello statuto come obiettivo specifico della propria attivita' il punto ii., di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 152 del regolamento. Le Regioni, in fase di istruttoria per il riconoscimento, prevedono l'accertamento della disponibilita', in capo al richiedente, di strutture e di professionalita' adeguati alla gestione delle attivita'; f) inserire nel proprio statuto le seguenti previsioni minime relativamente ai propri soci: i. applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla O.P.; ii. aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, a una sola O.P.; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono piu' di una unita' di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a piu' O.P.; iii. fornire le informazioni richieste dall'O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione; iv. cofinanziare, in quota parte, i costi di gestione amministrativa della O.P.. g) inserire nel proprio statuto o adottare con specifico regolamento interno le disposizioni inerenti alle procedure e alle regole elencate all'art. 153, paragrafo 2 del regolamento (UE), con particolare riferimento alle modalita' di cessione e/o conferimento del prodotto dei soci.