Art. 5 
 
 
                          Fusioni tra O.P. 
 
  1. Quando due o  piu'  organizzazioni  di  produttori  avviano  una
procedura di fusione propria in base alla quale  perdono  la  propria
soggettivita' giuridica, il nuovo soggetto giuridico deve  richiedere
il riconoscimento ex novo. 
  2. Quando due o  piu'  organizzazioni  di  produttori  avviano  una
procedura  di  fusione  per   incorporazione,   l'organizzazione   di
produttori incorporata perde il riconoscimento  che  rimane  in  capo
alla O.P. incorporante. 
  3. Il nuovo soggetto giuridico sorto dalla fusione si assume  tutti
i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni  di  produttori
che si sono fuse,  e  comunica  alla  Regione  di  riferimento  e  al
Ministero l'avvenuta fusione entro 60 giorni dalla sua  registrazione
presso il Registro delle imprese. La competente autorita' preposta al
riconoscimento, entro 30 giorni dalla avvenuta  comunicazione,  avvia
le procedure per la  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di
riconoscimento.