Art. 5 Fusioni tra O.P. 1. Quando due o piu' organizzazioni di produttori avviano una procedura di fusione propria in base alla quale perdono la propria soggettivita' giuridica, il nuovo soggetto giuridico deve richiedere il riconoscimento ex novo. 2. Quando due o piu' organizzazioni di produttori avviano una procedura di fusione per incorporazione, l'organizzazione di produttori incorporata perde il riconoscimento che rimane in capo alla O.P. incorporante. 3. Il nuovo soggetto giuridico sorto dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse, e comunica alla Regione di riferimento e al Ministero l'avvenuta fusione entro 60 giorni dalla sua registrazione presso il Registro delle imprese. La competente autorita' preposta al riconoscimento, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione, avvia le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti di riconoscimento.