Art. 6 I soci delle organizzazioni dei produttori 1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da persone giuridiche, a concorrere al numero minimo di produttori sono anche i produttori aderenti a ciascuna persona giuridica. 2. Un soggetto che non sia un produttore puo' essere ammesso come socio di una O.P., ma i soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'O.P e non possono assumere cariche sociali. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'O.P. 3. Eventuali soci olivicoltori che non hanno costituito il fascicolo aziendale perche' non tenuti a tale obbligo ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale n. 8077 del 19 novembre 2009, come modificato dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, non sono presi in considerazione ai fini del raggiungimento del numero minimo di produttori di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e non sono compresi tra i soci non produttori di cui al comma precedente. 4. Non possono aderire ad una organizzazione di produttori singoli produttori gia' soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna O.P. E' possibile operare in deroga in caso di forme di svincolo concordate formalmente tra le parti e se previste nel regolamento interno dell'O.P. 5. La durata minima dell'adesione di un produttore a una O.P. non puo' essere inferiore ad 1 (uno) anno. In caso l'O.P. sia attuatrice di un programma di sostegno di cui all'art. 29 del regolamento il produttore direttamente coinvolto nello stesso non puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa O.P. 6. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'O.P. Il recesso acquista efficacia se il socio e' in regola con gli eventuali pagamenti dovuti alla O.P. alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione del programma di impegni. L'O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra O.P. 7. Il socio escluso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, potra' aderire ad altra O.P. o essere riconosciuto come O.P. se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'esclusione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle societa' aderenti ad una O.P.