Art. 7 Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P. 1. I requisiti minimi per il riconoscimento delle A.O.P. sono i seguenti: a) assumere una delle forme giuridiche di cui al comma 2 dell'art. 3; b) essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute per i prodotti oggetto di riconoscimento; c) avere una compagine sociale costituita da almeno 10 organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 8 regioni; d) presenza nello statuto delle prescrizioni minime di cui all'art. 153 del regolamento. 2. Una persona giuridica che non sia una O.P. puo' essere socia di una A.O.P. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno della A.O.P. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P. non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'A.O.P. 3. Una O.P. puo' aderire a una sola A.O.P. di settore. 4. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attivita' o funzione di una O.P., oltre a: a) svolgimento delle trattative contrattuali ai sensi dell'art. 169 del regolamento, in applicazione del paragrafo 3 del medesimo articolo; b) coordinare le attivita' delle organizzazioni di produttori; c) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate, allo scopo di rendere piu' funzionali le attivita' delle stesse; d) svolgere azioni di supporto alle attivita' commerciali dei soci, anche mediante la creazione di societa' di servizi e la stipula di accordi sia nei confronti delle proprie O.P. socie che di soggetti terzi. 5. Alle A.O.P. si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 del decreto.