Art. 8 
 
 
             Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P. 
 
  1. Le O.P. e le A.O.P. riconosciute  sono  inserite  in  un  elenco
nazionale delle Organizzazioni di  produttori  e  delle  Associazioni
delle organizzazioni di produttori tenuto  dal  Ministero,  il  quale
attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e  pubblica
l'elenco sul sito internet istituzionale. 
  2. Il competente Ufficio del Ministero  provvede  ad  assegnare  un
nuovo codice univoco di riconoscimento alle O.P. gia' riconosciute  e
che chiedono la variazione rispetto al vigente  riconoscimento.  Allo
stesso modo, ai nuovi  soggetti  giuridici  derivanti  dalle  fusioni
sara' assegnato un nuovo codice univoco di riconoscimento. 
  3.  Il  Ministero,  l'AGEA  e  gli  Organismi  pagatori,  anche  in
attuazione dell'art. 6 del  decreto  ministeriale  n.  16059  del  23
dicembre 2013, assicurano il collegamento dell'anagrafe delle aziende
agricole  con   l'elenco   dei   soci   delle   O.P.   e   facilitano
l'aggiornamento delle informazioni relative alla base  sociale  delle
O.P.