Art. 9 
 
 
         Procedure per il riconoscimento e la loro verifica 
 
  1. L'istruttoria della richiesta di riconoscimento e' svolta  entro
quattro mesi dalla data di presentazione della stessa in  conformita'
al decreto.  La  concessione  o  il  rifiuto  del  riconoscimento  e'
comunicato alla O.P. e/o  A.O.P.  ed  e'  notificato,  da  parte  del
Ministero, alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 marzo  di
ciascun anno. 
  2. Le Regioni effettuano i controlli amministrativi per la verifica
del possesso dei requisiti per il  riconoscimento  delle  O.P.  sulla
base della  documentazione  presentata  in  allegato  all'istanza  di
riconoscimento e  svolgono  accertamenti  presso  la  sede  legale  o
amministrativa dell'organizzazione  e/o  presso  le  sedi  dei  soci.
Questi accertamenti riguardano in via prioritaria: 
    a) i requisiti  generali  di  cui  all'art.  3  e  gli  eventuali
requisiti specifici e relativi parametri di cui all'art. 4; 
    b) la conformita' dello statuto al regolamento e al decreto. 
  3. In caso di  O.P.  con  soci  in  piu'  Regioni,  la  Regione  di
riferimento  coordina  le  verifiche  svolte  da   ciascuna   regione
interessata, per la parte di competenza. 
  4. La documentazione a supporto della domanda e' specificata  nelle
Linee guida di cui all'art. 13, comma 8 del presente decreto.