IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), in base al quale «Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che siano sottoposte a identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina» e, in particolare, l'art. 12, che istituisce presso il Ministero della salute una Banca dati informatizzata nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN); Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e, in particolare, l'art. 18, che prevede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante: «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano» e, in particolare, l'art. 3, comma 2; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che dispone che il titolare dell'azienda zootecnica, se non gia' registrato, deve chiedere la registrazione presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare» e, in particolare, l'art. 2, relativo alla violazione degli obblighi in materia di tracciabilita'; Visto il regolamento (CE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale, e, in particolare, l'art. 109, che prevede l'istituzione di una banca dati informatizzata degli animali terrestri allevati o custoditi; Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2016, n. 205, che sostituisce l'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e ne prescrive le modalita' di compilazione; Ritenuto necessario, per garantire l'attuazione del sistema della rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, di cui al citato art. 18 del regolamento (CE) 178/2002, stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, le modalita' operative per la registrazione nella BDN delle informazioni concernenti le aziende di specie non ancora comprese nell'anagrafe zootecnica nazionale; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018 (rep. atti n. 42/CSR); Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni: a) animali: lagomorfi, esclusi i conigli d'affezione; chiocciole; animali delle specie elencate nell'allegato 2; b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aperto, nel quale gli animali sono allevati, custoditi o commercializzati, esclusi i macelli, i mezzi di trasporto, i posti d'ispezione frontalieri, gli stabulari ed i parchi presenti nell'Elenco ufficiale delle aree protette (EUAP); c) allevamento: l'insieme degli animali della stessa specie, o gruppo di specie, dello stesso proprietario/detentore, presenti in un'azienda; d) commerciante: la persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, gli animali assicurandone il regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi entro trenta giorni dal loro acquisto ad altra azienda non di sua proprieta'; e) commerciante ambulante di conigli: la persona fisica o giuridica che detiene conigli per un tempo non superiore alle settantadue ore e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche; f) stalla del commerciante: azienda autorizzata al ricovero di animali per un tempo non superiore ai trenta giorni dall'ingresso degli animali nell'azienda stessa; g) mercati, fiere, esposizioni: aziende autorizzate al ricovero di animali per fini commerciali o espositivi, per un tempo non superiore alla durata dell'evento (mostra, mercato, esposizione); h) allevamento familiare di conigli: allevamento con numero di fori nido, ossia di strutture fisiche che ospitano le fattrici, inferiore a venticinque, che non movimenta animali verso altre aziende e nel quale gli animali stessi sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attivita' commerciale; i) proprietario: la persona fisica o giuridica che ha la proprieta' degli animali e loro piena disponibilita'; l) detentore: la persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida col proprietario, e' formalmente individuato dal proprietario degli animali.