IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio  1992  che
stabilisce norme sanitarie per gli scambi  e  le  importazioni  nella
Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317 e  successive  modificazioni,  concernente  «Regolamento  recante
norme  per   l'attuazione   della   direttiva   92/102/CEE   relativa
all'identificazione  e  alla  registrazione  degli  animali»  e,   in
particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a),  in  base  al  quale  «Il
Ministero della sanita',  a  fini  sanitari  e  di  profilassi,  puo'
stabilire che siano  sottoposte  a  identificazione  e  registrazione
specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina» e,  in  particolare,  l'art.  12,  che  istituisce  presso  il
Ministero della salute una Banca dati informatizzata nazionale  delle
anagrafi zootecniche (BDN); 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare e, in particolare, l'art.  18,
che prevede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della  distribuzione,  la  rintracciabilita'  degli   alimenti,   dei
mangimi, degli animali destinati  alla  produzione  alimentare  e  di
qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un
alimento o di un mangime; 
  Visto il decreto legislativo  27  maggio  2005,  n.  117,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  2002/99/CE  che  stabilisce  norme  di
polizia  sanitaria  per  la   produzione,   la   trasformazione,   la
distribuzione  e  l'introduzione  di  prodotti  di  origine   animale
destinati al consumo umano» e, in particolare, l'art. 3, comma 2; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e
delle  sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni  animali»   e,   in
particolare,  l'art.  14,  comma  1,  che  dispone  che  il  titolare
dell'azienda zootecnica, se non gia'  registrato,  deve  chiedere  la
registrazione presso il servizio veterinario  dell'azienda  sanitaria
locale competente per territorio; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  190,  recante
«Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento  (CE)  n.
178/2002 che stabilisce i  principi  e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel  settore  della  sicurezza
alimentare» e, in particolare, l'art.  2,  relativo  alla  violazione
degli obblighi in materia di tracciabilita'; 
  Visto il regolamento (CE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita'  animale,  e,  in  particolare,  l'art.  109,   che   prevede
l'istituzione  di  una  banca  dati  informatizzata   degli   animali
terrestri allevati o custoditi; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  28  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre  2016,  n.  205,  che
sostituisce l'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, e ne prescrive le modalita' di compilazione; 
  Ritenuto necessario, per garantire l'attuazione del  sistema  della
rintracciabilita'  degli  alimenti,  dei   mangimi,   degli   animali
destinati alla produzione alimentare e di  qualsiasi  altra  sostanza
atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, di cui  al
citato art. 18 del regolamento (CE)  178/2002,  stabilire,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  317  del  1996,  le  modalita'   operative   per   la
registrazione nella BDN delle informazioni concernenti le aziende  di
specie non ancora comprese nell'anagrafe zootecnica nazionale; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso
nella seduta del 22 febbraio 2018 (rep. atti n. 42/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si  adottano  le
seguenti definizioni: 
    a) animali: lagomorfi, esclusi i conigli d'affezione; chiocciole;
animali delle specie elencate nell'allegato 2; 
    b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o  altro
luogo,  anche  all'aperto,  nel  quale  gli  animali  sono  allevati,
custoditi  o  commercializzati,  esclusi  i  macelli,  i   mezzi   di
trasporto, i posti d'ispezione frontalieri, gli stabulari ed i parchi
presenti nell'Elenco ufficiale delle aree protette (EUAP); 
    c) allevamento: l'insieme degli animali della  stessa  specie,  o
gruppo di specie, dello stesso  proprietario/detentore,  presenti  in
un'azienda; 
    d) commerciante: la persona  fisica  o  giuridica  che  compra  e
vende, direttamente o indirettamente, gli  animali  assicurandone  il
regolare avvicendamento con il  trasferimento  degli  animali  stessi
entro trenta giorni dal loro acquisto ad altra  azienda  non  di  sua
proprieta'; 
    e)  commerciante  ambulante  di  conigli:  la  persona  fisica  o
giuridica che  detiene  conigli  per  un  tempo  non  superiore  alle
settantadue ore e che non  necessita  di  particolari  strutture  per
soddisfare le loro esigenze fisiologiche; 
    f) stalla del commerciante: azienda autorizzata  al  ricovero  di
animali per un tempo non superiore  ai  trenta  giorni  dall'ingresso
degli animali nell'azienda stessa; 
    g) mercati, fiere, esposizioni: aziende autorizzate  al  ricovero
di animali per fini  commerciali  o  espositivi,  per  un  tempo  non
superiore alla durata dell'evento (mostra, mercato, esposizione); 
    h) allevamento familiare di conigli: allevamento  con  numero  di
fori nido, ossia di  strutture  fisiche  che  ospitano  le  fattrici,
inferiore a  venticinque,  che  non  movimenta  animali  verso  altre
aziende e nel quale gli animali stessi sono  allevati  esclusivamente
per  autoconsumo  o  utilizzo  personale,  senza   alcuna   attivita'
commerciale; 
    i)  proprietario:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  la
proprieta' degli animali e loro piena disponibilita'; 
    l) detentore: la persona fisica o  giuridica  responsabile  anche
temporaneamente  degli  animali  che,  qualora   non   coincida   col
proprietario,  e'  formalmente  individuato  dal  proprietario  degli
animali.