Art. 2 
 
 
                              Anagrafe 
 
  1.  Il  presente  decreto  istituisce  e   regolamenta   l'anagrafe
informatizzata nazionale degli animali di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera a). 
  2. Le principali finalita' dell'anagrafe sono: 
    a) tutela economico-sanitaria  e  valorizzazione  del  patrimonio
zootecnico; 
    b)  supporto  nella  trasmissione  di  informazioni  sullo  stato
sanitario delle aziende e degli allevamenti; 
    c) tutela del consumatore. 
  3. Sono responsabili del funzionamento dell'anagrafe, ciascuno  per
le  proprie  competenze  e  con  le  modalita'   operative   di   cui
all'allegato 1: 
    a) il detentore degli animali, che ha l'obbligo di registrare  in
BDN, direttamente o  tramite  delegato,  le  informazioni  aggiornate
sulle aziende e sulle movimentazioni; 
    b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione,  che  hanno
l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite  delegato,  le
informazioni sugli animali macellati presso gli stabilimenti di  loro
competenza; 
    c) i Servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  locali,  che
effettuano la vigilanza ed il controllo  per  garantire  il  rispetto
dell'applicazione del presente decreto e registrano in BDN i mercati,
le  fiere  e  le  esposizioni  presenti  sul  territorio  di  propria
competenza; 
    d)  il  Centro  servizi  nazionale   (CSN),   costituito   presso
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo  e  del  Molise,
che elabora e gestisce il sistema informatizzato della BDN; 
    e) il Ministero della salute, che organizza a livello centrale il
sistema informatizzato della BDN, coordina le attivita'  dei  Servizi
veterinari locali, tramite atti di gestione e  indirizzo,  e  per  la
parte di  competenza  verifica  le  attivita'  territoriali  inerenti
all'applicazione del decreto. 
  4. Le informazioni registrate  in  BDN  hanno  valore  ufficiale  e
garantiscono trasparenza  e  visibilita'  del  patrimonio  zootecnico
nazionale. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  gia'
dotate  di  proprie  banche  dati,  possono  utilizzarle  anche   per
l'anagrafe oggetto del presente decreto,  garantendo  l'alimentazione
della BDN in tempo reale, con  identico  livello  di  qualita'  e  di
sicurezza dei dati e  assicurando  agli  utenti  gli  stessi  servizi
offerti a livello nazionale. 
  6. I detentori degli  allevamenti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera h), non sono obbligati alla registrazione nella BDN di cui al
comma 3, lettera a),  ma  tali  allevamenti  devono  essere  comunque
registrati, ai sensi dell'art. 14 del decreto  legislativo  13  marzo
2006,  n.  158,  presso  il  Servizio  veterinario   competente   per
territorio. 
  7. Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente
per   territorio   effettua   le   verifiche   periodiche    inerenti
all'applicazione delle disposizioni contenute nel  presente  decreto,
secondo quanto descritto nel Manuale operativo di cui all'allegato 1. 
  8. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante  del  presente
decreto.