Art. 2 Anagrafe 1. Il presente decreto istituisce e regolamenta l'anagrafe informatizzata nazionale degli animali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). 2. Le principali finalita' dell'anagrafe sono: a) tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio zootecnico; b) supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende e degli allevamenti; c) tutela del consumatore. 3. Sono responsabili del funzionamento dell'anagrafe, ciascuno per le proprie competenze e con le modalita' operative di cui all'allegato 1: a) il detentore degli animali, che ha l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite delegato, le informazioni aggiornate sulle aziende e sulle movimentazioni; b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione, che hanno l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite delegato, le informazioni sugli animali macellati presso gli stabilimenti di loro competenza; c) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, che effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto e registrano in BDN i mercati, le fiere e le esposizioni presenti sul territorio di propria competenza; d) il Centro servizi nazionale (CSN), costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che elabora e gestisce il sistema informatizzato della BDN; e) il Ministero della salute, che organizza a livello centrale il sistema informatizzato della BDN, coordina le attivita' dei Servizi veterinari locali, tramite atti di gestione e indirizzo, e per la parte di competenza verifica le attivita' territoriali inerenti all'applicazione del decreto. 4. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilita' del patrimonio zootecnico nazionale. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gia' dotate di proprie banche dati, possono utilizzarle anche per l'anagrafe oggetto del presente decreto, garantendo l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualita' e di sicurezza dei dati e assicurando agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale. 6. I detentori degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), non sono obbligati alla registrazione nella BDN di cui al comma 3, lettera a), ma tali allevamenti devono essere comunque registrati, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158, presso il Servizio veterinario competente per territorio. 7. Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio effettua le verifiche periodiche inerenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo quanto descritto nel Manuale operativo di cui all'allegato 1. 8. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.