Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati, in modo da consentire la piena operativita' delle disposizioni in esso contenute, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. 2. In deroga al comma 1, gli adempimenti di cui al paragrafo 6 della parte A dell'allegato 1, inerenti alle movimentazioni, sono registrate in BDN entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Ove ritenuto necessario, per motivazioni sanitarie o di benessere animale, procedere all'identificazione individuale degli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato 2, le modalita' tecniche e le procedure saranno definite con dispositivo del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari presso il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia regionali e le relative norme di attuazione. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2018 Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 544