Art. 3 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono  attuati,  in
modo da consentire la piena operativita' delle disposizioni  in  esso
contenute, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. 
  2. In deroga al comma 1, gli adempimenti  di  cui  al  paragrafo  6
della parte A dell'allegato 1,  inerenti  alle  movimentazioni,  sono
registrate in BDN entro trentasei mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3.  Ove  ritenuto  necessario,  per  motivazioni  sanitarie  o   di
benessere animale, procedere  all'identificazione  individuale  degli
animali appartenenti alle specie di cui all'allegato 2, le  modalita'
tecniche  e  le  procedure  saranno  definite  con  dispositivo   del
Direttore generale della sanita' animale  e  dei  farmaci  veterinari
presso il Ministero della salute, sentite le regioni  e  le  province
autonome. 
  4.   Le   disposizioni   del   presente   decreto   si    applicano
compatibilmente con gli statuti di autonomia regionali e le  relative
norme di attuazione. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 marzo 2018 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 544