IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva 2009/28/CE, «sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 28, che ha delegato il Governo ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99», e in particolare l'art. 1, comma 3-bis, che qualifica di interesse nazionale gli impianti geotermici pilota e pone la relativa competenza in capo allo Stato; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2012 n. 35 recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 57 che ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici e ha semplificato le relative procedure autorizzative; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante «misure urgenti per la crescita del paese», e in particolare l'art. 38-ter che prevede l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche; Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, recante la disciplina del sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche, e in particolare l'art. 27, che disciplina i premi per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al comma 1, lettere a) e c) e al comma 2, rinvia ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalita' di verifica e comunicazione da parte delle competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente del rispetto delle condizioni di ammissibilita', nonche' dei costi a carico dei beneficiari; Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, che aggiorna e revisiona il sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche previsto dal decreto ministeriale del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 20, che disciplina i premi per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al comma 1, lettere a) e c) e al comma 2, rinvia al decreto previsto dal comma 4 dell'art. 27 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012; Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella seduta del 21 dicembre 2017; Decretano: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento agli impianti geotermici dei premi e delle tariffe-premio di cui all'art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e in particolare: a) il premio per la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 1, lettera a); b) il premio per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c); c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali, di cui al comma 2.