Art. 2 Definizioni 1. Per «titolo minerario» si intende, ai fini del presente decreto, il provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto geotermico ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. 2. Per «Autorita' competente» si intende, ai fini del presente decreto, il soggetto competente al controllo delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi e delle tariffe-premio, ovvero: a) la Direzione per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie e energetiche del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente agli impianti pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; b) l'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente che svolge le sue funzioni nel territorio in cui e' localizzato l'impianto, con esclusione degli impianti pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. 3. Per «Amministrazioni competenti» si intendono le Amministrazioni competenti al rilascio del titolo minerario.