Art. 3 
 
 
Premio per la totale  reiniezione  del  fluido  nelle  formazioni  di
                             provenienza 
 
  1. Ai fini dell'accesso al premio  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a) il Gestore dei servizi energetici (GSE) richiede: 
    a)  alle  Amministrazioni  competenti,   una   attestazione   che
l'impianto e' qualificato come  impianto  a  totale  reiniezione  del
fluido geotermico nelle stesse formazioni geologiche di provenienza e
comunque con emissioni di processo nulle; 
    b)   all'Autorita'    competente,    una    attestazione,    resa
successivamente   all'entrata   in   esercizio   dell'impianto,    di
conformita' dello stesso impianto al titolo minerario  rilasciato  ai
sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. 
  2. A seguito di esito positivo delle verifiche di cui al  comma  1,
il premio e'  riconosciuto  previa  comunicazione  annuale  da  parte
dell'Autorita' competente, riferita all'anno  solare  precedente,  di
esercizio conforme al titolo minerario  posseduto  e  alle  eventuali
ulteriori prescrizioni  dell'Autorita'  competente,  inviata  al  GSE
entro il 30 aprile di ciascun anno. Il premio non  e'  in  ogni  caso
erogato in riferimento  alla  eventuale  produzione  elettrica  nella
quota di ore in cui l'impianto ha funzionato  in  condizioni  diverse
dal normale esercizio, generando emissioni di processo in  atmosfera.
Ai fini di cui al presente comma, il  GSE  rende  pubbliche  apposite
modalita' operative. 
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  l'Autorita'  competente  puo'
richiedere  al   produttore,   laddove   non   sia   gia'   presente,
l'installazione  di  sistemi  di  monitoraggio  che   consentano   di
verificare  l'effettivo   rispetto   della   condizione   di   totale
reiniezione del fluido  geotermico  nelle  formazioni  geologiche  di
provenienza e di emissioni di processo nulle.