Art. 3 Premio per la totale reiniezione del fluido nelle formazioni di provenienza 1. Ai fini dell'accesso al premio di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) il Gestore dei servizi energetici (GSE) richiede: a) alle Amministrazioni competenti, una attestazione che l'impianto e' qualificato come impianto a totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni geologiche di provenienza e comunque con emissioni di processo nulle; b) all'Autorita' competente, una attestazione, resa successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, di conformita' dello stesso impianto al titolo minerario rilasciato ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. 2. A seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, il premio e' riconosciuto previa comunicazione annuale da parte dell'Autorita' competente, riferita all'anno solare precedente, di esercizio conforme al titolo minerario posseduto e alle eventuali ulteriori prescrizioni dell'Autorita' competente, inviata al GSE entro il 30 aprile di ciascun anno. Il premio non e' in ogni caso erogato in riferimento alla eventuale produzione elettrica nella quota di ore in cui l'impianto ha funzionato in condizioni diverse dal normale esercizio, generando emissioni di processo in atmosfera. Ai fini di cui al presente comma, il GSE rende pubbliche apposite modalita' operative. 3. Ai fini di cui al comma 2, l'Autorita' competente puo' richiedere al produttore, laddove non sia gia' presente, l'installazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'effettivo rispetto della condizione di totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni geologiche di provenienza e di emissioni di processo nulle.