Art. 4 
 
 
Premio per l'abbattimento di almeno il 95% del  livello  di  idrogeno
                       solforato e di mercurio 
 
  1. La domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio di
cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b)  e'  presentata  all'Autorita'
competente dai produttori elettrici interessati, successivamente alla
data  in  cui  l'impianto  e'  in  esercizio  nell'assetto  idoneo  a
conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. La  domanda
e' inviata, per conoscenza, anche al GSE. 
  2. La domanda di cui al comma 1 contiene: 
    a) i codici necessari ad identificare  il  progetto  nella  banca
dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto; 
    b) la proposta  del  sistema  da  impiegare  per  la  misurazione
dell'abbattimento  del  livello  di  idrogeno  solforato  e  mercurio
(«catena di misura»)  secondo  quanto  previsto  nell'allegato  1  al
presente decreto; 
    c) la ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore  dell'Autorita'
competente, dei costi per la prima verifica della  catena  di  misura
sulla base dei prezziari di cui all'art. 6. 
  3. Il GSE, sentita l'Autorita' competente, entro  15  giorni  dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, invia i documenti  tecnici
di cui dispone ritenuti utili dalla medesima Autorita' per le proprie
attivita' di verifica. 
  4. Entro 60  giorni  dalla  ricezione  della  domanda,  l'Autorita'
competente,  in  condizioni  di  normale   esercizio   dell'impianto,
verifica e valida la catena di  misura.  L'esito  della  verifica  e'
comunicato al richiedente e al GSE. 
  5. La catena di misura e'  verificata  su  base  annuale  da  parte
dell'Autorita' competente, e  puo'  essere  aggiornata  su  richiesta
della stessa Autorita' competente ovvero su proposta del  produttore.
La verifica  e'  comunque  effettuata  in  caso  di  modifiche  delle
condizioni di normale  esercizio  dell'impianto,  che  devono  essere
comunicate con preavviso di almeno 3 mesi all'Autorita' competente  e
al GSE. 
  6. Sulla base della catena  di  misura  validata  sono  rilevati  i
livelli di idrogeno solforato e  mercurio  in  entrata  e  in  uscita
dall'impianto con le modalita' e le cadenze di cui all'allegato 1. 
  7. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorita' competente  effettua
il calcolo complessivo della riduzione  dei  livelli  di  mercurio  e
idrogeno  solforato  riferito  a  ciascuna   ora   dell'anno   solare
precedente comunicandone l'esito al GSE. Il  premio  e'  riconosciuto
per la sola quota di ore nelle quali  l'Autorita'  competente  rileva
una riduzione di almeno il 95% dei livelli  di  mercurio  e  idrogeno
solforato. Ai fini di cui al presente comma il  GSE  rende  pubbliche
apposite modalita' operative. 
  8. Il premio di cui al presente articolo non e' cumulabile  con  il
premio di cui all'art. 3 e con la tariffa-premio di cui all'art. 5.