Art. 4 Premio per l'abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio 1. La domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e' presentata all'Autorita' competente dai produttori elettrici interessati, successivamente alla data in cui l'impianto e' in esercizio nell'assetto idoneo a conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. La domanda e' inviata, per conoscenza, anche al GSE. 2. La domanda di cui al comma 1 contiene: a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto; b) la proposta del sistema da impiegare per la misurazione dell'abbattimento del livello di idrogeno solforato e mercurio («catena di misura») secondo quanto previsto nell'allegato 1 al presente decreto; c) la ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorita' competente, dei costi per la prima verifica della catena di misura sulla base dei prezziari di cui all'art. 6. 3. Il GSE, sentita l'Autorita' competente, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, invia i documenti tecnici di cui dispone ritenuti utili dalla medesima Autorita' per le proprie attivita' di verifica. 4. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'Autorita' competente, in condizioni di normale esercizio dell'impianto, verifica e valida la catena di misura. L'esito della verifica e' comunicato al richiedente e al GSE. 5. La catena di misura e' verificata su base annuale da parte dell'Autorita' competente, e puo' essere aggiornata su richiesta della stessa Autorita' competente ovvero su proposta del produttore. La verifica e' comunque effettuata in caso di modifiche delle condizioni di normale esercizio dell'impianto, che devono essere comunicate con preavviso di almeno 3 mesi all'Autorita' competente e al GSE. 6. Sulla base della catena di misura validata sono rilevati i livelli di idrogeno solforato e mercurio in entrata e in uscita dall'impianto con le modalita' e le cadenze di cui all'allegato 1. 7. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorita' competente effettua il calcolo complessivo della riduzione dei livelli di mercurio e idrogeno solforato riferito a ciascuna ora dell'anno solare precedente comunicandone l'esito al GSE. Il premio e' riconosciuto per la sola quota di ore nelle quali l'Autorita' competente rileva una riduzione di almeno il 95% dei livelli di mercurio e idrogeno solforato. Ai fini di cui al presente comma il GSE rende pubbliche apposite modalita' operative. 8. Il premio di cui al presente articolo non e' cumulabile con il premio di cui all'art. 3 e con la tariffa-premio di cui all'art. 5.