Art. 5 Tariffa-premio per impianti innovativi 1. Per l'accesso alla tariffa-premio di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), la verifica del rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010 e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 3. 2. Per la verifica dei requisiti relativi alla concentrazione minima di gas e alla temperatura del fluido, i produttori elettrici interessati presentano domanda all'Autorita' competente. La domanda e' inviata, per conoscenza, anche al GSE. 3. La domanda di cui al comma 2 contiene: a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto; b) ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorita' competente, dei costi per la prima verifica di cui al comma 5. 4. Il GSE, sentita l'Autorita' competente, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, invia i documenti tecnici di cui dispone che la medesima Autorita' competente ritenga utili per le proprie attivita' di verifica. 5. Al fine di stabilire la tariffa-premio spettante ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a) o b) del decreto ministeriale 6 luglio 2012, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorita' competente effettua la verifica volta a determinare la temperatura e la concentrazione percentuale in peso di gas nel fluido geotermico totale, in condizioni di normale esercizio dell'impianto, con le seguenti modalita': a) la temperatura e' misurata a testa pozzo. In caso l'impianto sia alimentato da piu' pozzi, la grandezza e' calcolata facendo la media ponderata usando come pesi le corrispondenti portate di massa dei fluidi geotermici; b) la concentrazione percentuale in peso di gas, qualora il fluido geotermico totale sia monofase, e' misurata all'ingresso dell'impianto. Qualora invece il fluido sia bifase, la misura e' effettuata al separatore di centrale, considerando sia la fase aeriforme che quella liquida; nel caso siano presenti piu' separatori, la grandezza e' calcolata facendo la media ponderata usando come pesi le corrispondenti portate di massa dei fluidi geotermici. 6. Fermo restando il comma 1, in caso la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito positivo, la tariffa-premio e' calcolata sulla base dei valori rilevati e riconosciuta a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla verifica successiva. 7. La verifica di cui al comma 5 e' aggiornata con cadenza annuale e comunque in caso di modifiche delle condizioni di normale esercizio dell'impianto, che devono essere comunicate all'Autorita' competente con preavviso di almeno tre mesi. 8. L'Autorita' competente puo' comunque effettuare ulteriori verifiche senza oneri a carico del produttore elettrico. 9. In caso le verifiche di cui ai commi 7 e 8 abbiano dato esito positivo, la tariffa-premio e' riconosciuta fino alla verifica successiva. In caso di esito negativo dell'ultima verifica, i produttori di energia elettrica possono richiedere ulteriori verifiche, che sono effettuate dall'autorita' competente entro un termine di sessanta giorni dalla precedente. 10. Entro trenta giorni da ciascuna verifica, l'Autorita' competente comunica al GSE e al produttore elettrico l'esito e le informazioni necessarie ai fini della determinazione della tariffa-premio di cui alla lettera a) o b) del comma 2 dell'art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei periodi di spettanza. 11. Nel caso in cui dalle comunicazioni di cui all'art. 3 comma 3 risulti che l'impianto ha funzionato per un periodo di tempo in condizioni diverse dal normale esercizio generando emissioni in atmosfera, il GSE effettua i necessari conguagli. 12. Agli impianti per i quali sia comunque verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, che a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al comma 5 non ottengono l'accesso alla tariffa-premio di cui al presente articolo, e' applicata la tariffa incentivante di cui all'art. 7 comma 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, calcolata secondo quanto disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi per impianti nuovi» dell'allegato 1 del medesimo decreto.