Art. 5 
 
 
               Tariffa-premio per impianti innovativi 
 
  1. Per l'accesso alla tariffa-premio di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera  c),  la  verifica  del  rispetto  delle  condizioni  fissate
dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del  2010  e'
effettuata con le modalita' di cui all'art. 3. 
  2. Per la  verifica  dei  requisiti  relativi  alla  concentrazione
minima di gas e alla temperatura del fluido, i  produttori  elettrici
interessati presentano domanda all'Autorita' competente.  La  domanda
e' inviata, per conoscenza, anche al GSE. 
  3. La domanda di cui al comma 2 contiene: 
    a) i codici necessari ad identificare  il  progetto  nella  banca
dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto; 
    b) ricevuta dell'avvenuto  versamento,  a  favore  dell'Autorita'
competente, dei costi per la prima verifica di cui al comma 5. 
  4. Il GSE, sentita l'Autorita' competente,  entro  quindici  giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 2,  invia  i  documenti
tecnici di cui dispone che la medesima Autorita'  competente  ritenga
utili per le proprie attivita' di verifica. 
  5. Al fine  di  stabilire  la  tariffa-premio  spettante  ai  sensi
dell'art. 27, comma 2, lettera a) o b)  del  decreto  ministeriale  6
luglio 2012, entro  60  giorni  dalla  presentazione  della  domanda,
l'Autorita' competente effettua la verifica volta  a  determinare  la
temperatura e la concentrazione percentuale in peso di gas nel fluido
geotermico totale, in condizioni di normale esercizio  dell'impianto,
con le seguenti modalita': 
    a) la temperatura e' misurata a testa pozzo. In  caso  l'impianto
sia alimentato da piu' pozzi, la grandezza e'  calcolata  facendo  la
media ponderata usando come pesi le corrispondenti portate  di  massa
dei fluidi geotermici; 
    b) la concentrazione percentuale  in  peso  di  gas,  qualora  il
fluido geotermico  totale  sia  monofase,  e'  misurata  all'ingresso
dell'impianto. Qualora invece il fluido  sia  bifase,  la  misura  e'
effettuata al  separatore  di  centrale,  considerando  sia  la  fase
aeriforme  che  quella  liquida;  nel  caso   siano   presenti   piu'
separatori, la grandezza e'  calcolata  facendo  la  media  ponderata
usando come pesi  le  corrispondenti  portate  di  massa  dei  fluidi
geotermici. 
  6. Fermo restando il comma 1, in caso la verifica di cui al comma 5
abbia dato esito positivo, la tariffa-premio e' calcolata sulla  base
dei  valori  rilevati  e  riconosciuta  a  partire  dalla   data   di
presentazione della domanda fino alla verifica successiva. 
  7. La verifica di cui al comma 5 e' aggiornata con cadenza  annuale
e comunque in caso di modifiche delle condizioni di normale esercizio
dell'impianto, che devono essere comunicate all'Autorita'  competente
con preavviso di almeno tre mesi. 
  8.  L'Autorita'  competente  puo'  comunque  effettuare   ulteriori
verifiche senza oneri a carico del produttore elettrico. 
  9. In caso le verifiche di cui ai commi 7 e 8  abbiano  dato  esito
positivo,  la  tariffa-premio  e'  riconosciuta  fino  alla  verifica
successiva.  In  caso  di  esito  negativo  dell'ultima  verifica,  i
produttori  di  energia  elettrica   possono   richiedere   ulteriori
verifiche, che sono effettuate  dall'autorita'  competente  entro  un
termine di sessanta giorni dalla precedente. 
  10.  Entro  trenta  giorni  da   ciascuna   verifica,   l'Autorita'
competente comunica al GSE e al produttore  elettrico  l'esito  e  le
informazioni  necessarie   ai   fini   della   determinazione   della
tariffa-premio di cui alla lettera a) o b) del comma 2  dell'art.  27
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei periodi di spettanza. 
  11. Nel caso in cui dalle comunicazioni di cui all'art. 3  comma  3
risulti che l'impianto ha funzionato  per  un  periodo  di  tempo  in
condizioni diverse  dal  normale  esercizio  generando  emissioni  in
atmosfera, il GSE effettua i necessari conguagli. 
  12. Agli impianti per i quali sia comunque verificato  il  rispetto
delle condizioni di cui al comma 1, che a seguito di  esito  negativo
delle verifiche di cui  al  comma  5  non  ottengono  l'accesso  alla
tariffa-premio di cui al presente articolo, e' applicata  la  tariffa
incentivante di cui all'art. 7 comma 2 del  decreto  ministeriale  23
giugno  2016,  calcolata  secondo  quanto  disposto   nel   paragrafo
«Determinazione degli incentivi per impianti nuovi»  dell'allegato  1
del medesimo decreto.