IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 17  novembre  2016  e
del 31 gennaio 2017, con cui il prof.  Mario  Giovanni  Melazzini  e'
stato  rispettivamente  nominato  e  confermato  direttore   generale
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  settembre  2004
che ha istituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  36,
convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79,  comma  4-bis,  che  ha
previsto la possibilita' di inserimento nell'elenco di cui alla legge
23 dicembre 1996, n.  648,  con  erogazione  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, di medicinali  utilizzabili  per  un'indicazione
terapeutica  diversa  da  quella  autorizzata,  anche  in   caso   di
alternativa terapeutica gia' autorizzata,  purche'  tale  indicazione
sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito  della  comunita'
medico-scientifica, nazionale e internazionale, secondo parametri  di
economicita' e appropriatezza; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione V, reso
nella seduta del 15 aprile 2014; 
  Vista la determinazione AIFA n. 622 del 23 giugno 2014, concernente
l'inserimento del medicinale bevacizumab  (Avastin)  nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale,  per  l'indicazione  terapeutica  «degenerazione  maculare
correlata all'eta'»; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato (AGCM), ai sensi dell'art. 21  della  legge  n.  287  del
1990,  in  data  13   gennaio   2015,   concernente   la   richiamata
determinazione n. 622/2014,  finalizzata  alla  somministrazione  del
farmaco bevacizumab (Avastin) nei centri  ad  alta  specializzazione,
sia pubblici sia privati; 
  Visto il parere reso dalla CTS dell'AIFA nella seduta del 19, 20  e
21  gennaio  2015  che,  nel  recepire  la  richiamata   segnalazione
dell'AGCM, prevede che «la somministrazione di  bevacizumab  per  uso
intravitreale  dovra'  essere  riservata  esclusivamente   a   centri
ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle regioni»; 
  Vista, pertanto, la determinazione AIFA n. 79 del 30 gennaio  2015,
che, nel modificare  parzialmente  la  richiamata  determinazione  n.
622/2014, ha recepito il parere reso dalla CTS nella seduta  del  19,
20 e 21 gennaio 2015; 
  Vista anche la sentenza del Consiglio di  Stato,  sezione  III,  n.
24/2017,  pubblicata  il  9  gennaio  2017,  con  cui  il   Collegio,
accogliendo  il   ricorso   avverso   la   sentenza   del   Tribunale
amministrativo regionale Lazio, sezione terza-quater  n.  11656/2015,
ha  ammesso  che  il  riconfezionamento  del  medicinale  bevacizumab
(Avastin) per il suo uso nel trattamento della degenerazione maculare
correlata  all'eta'  (AMD),  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del
richiamato decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  536,  possa  avvenire
anche ad opera delle farmacie aperte al pubblico; 
  Vista la determinazione AIFA n. 799 del 28 aprile 2017, con cui  e'
stata parzialmente modificata la suddetta determinazione n. 79/2015; 
  Considerate  le  evidenze  presenti  in   letteratura   scientifica
relative  all'impiego  di  bevacizumab  per  il   trattamento   della
diminuzione visiva causata dall'edema maculare diabetico; 
  Tenuto conto del parere assunto dalla CTS  dell'AIFA  nella  seduta
del 18, 19 e 20 gennaio 2017 - stralcio verbale n. 19 con il quale la
Commissione ha ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto
medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale,  per  il
trattamento della  compromissione  visiva  dovuta  a  edema  maculare
diabetico, limitatamente ai pazienti con acuita' visiva non  peggiore
di 20/40; 
  Tenuto conto del parere assunto dalla CTS  dell'AIFA  nella  seduta
del 10, 11 e 12 maggio 2017 - stralcio verbale n. 23 con il quale  la
Commissione, in relazione al parere espresso nella seduta del 18,  19
e 20 gennaio 2017 summenzionata, ha ribadito che per  il  trattamento
della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico  devono
essere applicate le medesime condizioni,  inclusa  l'attivazione  del
registro di monitoraggio,  stabilite  per  l'indicazione  terapeutica
«degenerazione maculare correlata all'eta'» come da determinazione n.
799/2017 sopra citata; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere   il   medicinale   bevacizumab
(Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della compromissione visiva
dovuta a edema maculare diabetico; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  medicinale  bevacizumab  (Avastin)  e'  inserito,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,
convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco
istituito  con  il  provvedimento  CUF,  per  il  trattamento   della
compromissione   visiva   dovuta   a   edema   maculare    diabetico,
limitatamente ai pazienti con acuita' visiva non peggiore di 20/40.