Art. 4 
 
  1. L'AIFA si riserva di assumere ogni diversa  valutazione  e  ogni
piu' opportuna determinazione a tutela della sicurezza dei  pazienti,
in  attuazione  dell'art.  1,  comma  4-bis,  del  decreto-legge   n.
536/1996, convertito nella legge n. 648/1996, a seguito  dell'analisi
dei dati raccolti attraverso  il  suddetto  monitoraggio  o  di  ogni
ulteriore evidenza scientifica che dovesse rendersi disponibile.