Art. 4 1. L'AIFA si riserva di assumere ogni diversa valutazione e ogni piu' opportuna determinazione a tutela della sicurezza dei pazienti, in attuazione dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 536/1996, convertito nella legge n. 648/1996, a seguito dell'analisi dei dati raccolti attraverso il suddetto monitoraggio o di ogni ulteriore evidenza scientifica che dovesse rendersi disponibile.