Art. 2 Risorse e soggetti destinatari 1. Le risorse del Fondo per l'emergenza avicola, istituito con l'art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017 per assicurare la realizzazione degli interventi per la finalita' di cui al medesimo comma, lettera a), della legge n. 205 del 2017, pari a 5 milioni per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono destinate esclusivamente agli interventi previsti all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto. 2. Le risorse del Fondo per l'emergenza avicola, per assicurare la realizzazione degli interventi per le finalita' di cui all'art. 1, comma 507, lettera b), della legge n. 205 del 2017, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, come previsto dall'art. 1, comma 508, delle legge medesima, sono destinate ai seguenti soggetti: a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano: 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro alle regioni classificate ad alto rischio, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e 1 milione di euro alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano classificate a basso rischio, indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (di seguito: IZSVe-CRN influenza aviaria): 1 milione di euro, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del presente decreto.