Art. 2 
 
 
                   Risorse e soggetti destinatari 
 
  1. Le risorse del Fondo  per  l'emergenza  avicola,  istituito  con
l'art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017  per  assicurare  la
realizzazione degli interventi per la finalita' di  cui  al  medesimo
comma, lettera a), della legge n. 205 del 2017, pari a 5 milioni  per
l'anno 2018 e 5 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  sono  destinate
esclusivamente agli interventi previsti all'art. 1, comma 1,  lettera
a) del presente decreto. 
  2. Le risorse del Fondo per l'emergenza avicola, per assicurare  la
realizzazione degli interventi per le finalita' di  cui  all'art.  1,
comma 507, lettera b), della legge n. 205 del 2017, pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2018, mediante l'utilizzo delle risorse  destinate
alla  realizzazione  di  specifici  obiettivi  del  Piano   sanitario
nazionale,  come  previsto  dall'art.  1,  comma  508,  delle   legge
medesima, sono destinate ai seguenti soggetti: 
    a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano: 9  milioni
di euro, di cui 8 milioni di euro alle regioni classificate  ad  alto
rischio, indicate nell'allegato A, che costituisce  parte  integrante
del presente decreto, e 1 milione di euro  alle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano classificate a basso  rischio,  indicate
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    b) Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Centro  di  referenza
nazionale per l'influenza aviaria (di  seguito:  IZSVe-CRN  influenza
aviaria): 1 milione di euro, per il conseguimento degli obiettivi  di
cui all'art. 4 del presente decreto.