Art. 4 
 
 
                       Priorita' di intervento 
 
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  sono   destinate
prioritariamente  alle  imprese  ubicate  nelle  aree  con   maggiore
densita' di allevamenti. 
  2.  Le  risorse  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  sono   destinate
esclusivamente al finanziamento delle attivita' di  cui  ai  seguenti
punti da a) a h), del presente comma, che  sono  prioritarie  per  il
rafforzamento   del   sistema   di   sorveglianza    e    prevenzione
dell'influenza aviaria: 
    a)  incremento  della  sorveglianza  passiva  sulla   popolazione
domestica e selvatica; 
    b) attivita' di simulazione in campo; 
    c)  adozione  di  un  programma  di  sorveglianza  nei   volatili
domestici e nei selvatici, predisposto, sulla base del  rischio,  dal
Ministero  della  salute  con  il  supporto  tecnico   dell'IZSVe-CRN
influenza aviaria e attuato dalle Regioni e dalle  Province  autonome
di Trento e Bolzano, che integri il Piano nazionale  di  sorveglianza
per l'influenza aviaria per il 2018; 
    d) raccolta e analisi di informazioni sull'ecologia dei  volatili
selvatici e sulla loro  interazione  con  i  volatili  domestici  per
l'individuazione  dei  fattori  di  rischio  di  trasmissione   della
malattia, effettuate dall'IZSVe-CRN influenza aviaria; 
    e) costituzione di adeguate scorte di materiali necessari per  la
gestione  degli  interventi  in  situazioni  di  epidemia  quali,  ad
esempio, disinfettanti, Dispositivi di protezione individuali -  DPI,
materiali per l'esecuzione dei campionamenti; 
    f)   potenziamento   e   standardizzazione,   anche    attraverso
l'attivazione  di   una   rete   interregionale,   dei   sistemi   di
abbattimento, distruzione,  disinfezione  e  intervento  nei  focolai
anche con la acquisizione di strutture mobili; 
    g) stipula da parte delle Regioni e delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, anche  in  forma  associata,  di  contratti  con
aziende specializzate per il servizio di abbattimento, disinfezione e
smaltimento  degli  animali  da  attivare  ove  necessario,  i  quali
dovranno essere conformi, nel loro contenuto, ai  criteri  minimi  di
cui all'allegato D, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    h) interventi  per  il  miglioramento  della  biosicurezza  degli
allevamenti  avicoli  nonche'  interventi  a  favore  delle   imprese
agricole per gli oneri derivanti  dalle  misure  di  riduzione  della
densita' degli allevamenti di tacchini, quali ad esempio  la  mancata
autorizzazione di nuovi accasamenti, adottate nelle regioni  ad  alto
rischio, in fase emergenziale, previo parere dell'IZSVe-CRN influenza
aviaria, qualora gli stessi non siano compensati da aiuti dell'Unione
europea. 
  3. Le regioni ad alto rischio destinano totalmente la propria quota
di risorse, prevista dall'art. 2, comma  2,  al  finanziamento  delle
attivita' di rispettiva competenza previste dalle lettere  da  a)  ad
h), del comma 2, del presente articolo. Per l'attivita' di  cui  alla
lettera h), comma 2,  del  presente  articolo,  le  regioni  ad  alto
rischio destinano al massimo il 12% della propria quota parte. 
  3-bis. Per la definizione degli interventi di cui alla lettera  h),
comma 2, del presente articolo, le regioni  ad  alto  rischio,  sulla
base della valutazione del rischio, elaborano un programma  specifico
di azioni tese al miglioramento della biosicurezza negli allevamenti. 
  4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a basso
rischio destinano totalmente la propria quota  di  risorse,  prevista
dall'art. 2, comma 2, del  presente  decreto,  per  il  finanziamento
delle attivita' di cui alle lettere a) e b), comma  2,  del  presente
articolo. 
  5. L'IZSVe-CRN influenza aviaria,  destina  totalmente  la  propria
quota di risorse, prevista dall'art. 2,  comma  2,  lettera  b),  del
presente decreto, allo  sviluppo  di  sistemi  per  lo  studio  della
correlazione   genotipica   e    per    l'attivita'    di    supporto
tecnico-scientifico prestata in favore del Ministero della  salute  e
delle Regioni e Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  le
attivita' di cui alle lettere da a)  a  h),  comma  2,  del  presente
articolo.