Art. 4 Priorita' di intervento 1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, sono destinate prioritariamente alle imprese ubicate nelle aree con maggiore densita' di allevamenti. 2. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attivita' di cui ai seguenti punti da a) a h), del presente comma, che sono prioritarie per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria: a) incremento della sorveglianza passiva sulla popolazione domestica e selvatica; b) attivita' di simulazione in campo; c) adozione di un programma di sorveglianza nei volatili domestici e nei selvatici, predisposto, sulla base del rischio, dal Ministero della salute con il supporto tecnico dell'IZSVe-CRN influenza aviaria e attuato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che integri il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria per il 2018; d) raccolta e analisi di informazioni sull'ecologia dei volatili selvatici e sulla loro interazione con i volatili domestici per l'individuazione dei fattori di rischio di trasmissione della malattia, effettuate dall'IZSVe-CRN influenza aviaria; e) costituzione di adeguate scorte di materiali necessari per la gestione degli interventi in situazioni di epidemia quali, ad esempio, disinfettanti, Dispositivi di protezione individuali - DPI, materiali per l'esecuzione dei campionamenti; f) potenziamento e standardizzazione, anche attraverso l'attivazione di una rete interregionale, dei sistemi di abbattimento, distruzione, disinfezione e intervento nei focolai anche con la acquisizione di strutture mobili; g) stipula da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in forma associata, di contratti con aziende specializzate per il servizio di abbattimento, disinfezione e smaltimento degli animali da attivare ove necessario, i quali dovranno essere conformi, nel loro contenuto, ai criteri minimi di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto; h) interventi per il miglioramento della biosicurezza degli allevamenti avicoli nonche' interventi a favore delle imprese agricole per gli oneri derivanti dalle misure di riduzione della densita' degli allevamenti di tacchini, quali ad esempio la mancata autorizzazione di nuovi accasamenti, adottate nelle regioni ad alto rischio, in fase emergenziale, previo parere dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, qualora gli stessi non siano compensati da aiuti dell'Unione europea. 3. Le regioni ad alto rischio destinano totalmente la propria quota di risorse, prevista dall'art. 2, comma 2, al finanziamento delle attivita' di rispettiva competenza previste dalle lettere da a) ad h), del comma 2, del presente articolo. Per l'attivita' di cui alla lettera h), comma 2, del presente articolo, le regioni ad alto rischio destinano al massimo il 12% della propria quota parte. 3-bis. Per la definizione degli interventi di cui alla lettera h), comma 2, del presente articolo, le regioni ad alto rischio, sulla base della valutazione del rischio, elaborano un programma specifico di azioni tese al miglioramento della biosicurezza negli allevamenti. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a basso rischio destinano totalmente la propria quota di risorse, prevista dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, per il finanziamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b), comma 2, del presente articolo. 5. L'IZSVe-CRN influenza aviaria, destina totalmente la propria quota di risorse, prevista dall'art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto, allo sviluppo di sistemi per lo studio della correlazione genotipica e per l'attivita' di supporto tecnico-scientifico prestata in favore del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le attivita' di cui alle lettere da a) a h), comma 2, del presente articolo.